Attualità e Politica
04/12/2024 | 09:00
04/12/2024 | 09:00
ROMA - L'istituzione dell’Albo dei Pvr (Punti vendita ricarica online) è in linea con quanto prescritto dall’articolo 13 del decreto di riordino del gioco a distanza e si inserisce in un quadro normativo già delineato. E’ quanto sostiene l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nella memoria difensiva - che Agipronews ha potuto leggere – depositata in vista dell’udienza al Tar Lazio. Presso il tribunale amministrativo, si discuteranno questa mattina i 18 ricorsi di operatori di gioco contro il provvedimento con cui è stato istituito l’Albo lo scorso 25 ottobre. Con la propria difesa, Adm sostiene l’improponibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi in questione, chiarendo punto per punto i vari ordini di censura mossi dagli operatori. Adm ha anche chiesto al Tribunale il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto “estraneo alle controversie”.
NESSUN LEGAME CON LE NUOVE CONCESSIONI – I ricorrenti sostengono che la determina avrebbe dovuto essere applicata solo dopo la gara per le nuove concessioni e non dovrebbe valere anche per quelle in corso; sarebbe stata adottata “illegittimamente per eccesso di potere”. Ma secondo Adm, la pubblicazione del bando di gara del gioco online “deve avvenire non prima che tutte le norme siano state poste in condizione di poter essere attuate”. La determina sull’Albo, dunque, trae la propria fonte e legittimazione dall’articolo 13 del riordino del gioco online. In assenza dell’Albo, gli aspiranti nuovi concessionari “non avrebbero potuto valutare la presenza o meno di punti vendita ricariche sul territorio al momento di fare le proprie valutazioni economiche sulla profittabilità della gara”. Inoltre, nel decreto legislativo “vi sono disposizioni che rinviano la decorrenza delle norme contenute all’adozione di specifici provvedimenti di attuazione, completamente slegati dalle nuove concessioni, in fase avanzata di lavorazione o già adottati”. Secondo l’Agenzia è infondata anche la tesi secondo cui la determina apparirebbe “diretta ad introdurre una nuova regolamentazione giuridica”. Tale interpretazione porterebbe al paradosso secondo cui nessuna norma potrebbe imporre novità, rendendo nulla la valenza innovativa delle leggi. In realtà, chiarisce Adm, si mira a regolamentare un’attività già operante, non imponendo una nuova regolamentazione né violando il quadro regolamentare vigente, ma disciplinando un Albo previsto dalla legge.
LIMITE RICARICA 100 EURO – Uno dei temi più contestati è il limite di ricarica di 100 euro. Secondo i concessionari, in mancanza delle misure tecniche per il controllo, non sarebbe attuabile il dettato legislativo che prevede il limite. In realtà, specifica Adm, “il limite, così come tutta la disciplina dei Pvr, è immediatamente applicabile e, in assenza delle misure tecniche volte a garantire il controllo, la violazione potrà essere contestata solo in caso di flagranza”. Il limite, inoltre, non è entrato in vigore con l’istituzione dell’Albo, ma “già valido ed applicabile fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo”.
NESSUN NUOVO ONERE PER IL CONCESSIONARIO – I ricorrenti lamentano anche nuovi oneri economici, tecnici ed organizzativi per il concessionario come conseguenza dell’istituzione dell’Albo. Adm, però, non ravvisa impatti sulle regole della concessione, poiché l’unica attività richiesta ai concessionari è la conferma dell’esistenza di un contratto con il titolare di Pvr. I Pvr che già operavano prima dell’entrata in vigore dell’Albo, infatti, “non hanno necessità di stipulare immediatamente un nuovo contratto con il concessionario, in quanto l’obbligo di invio degli schemi di contratto al controllo di Adm è stato spostato al 30 giugno 2025”. L’iscrizione, inoltre, è a carico dei Pvr, così come la stampa delle targhe identificative e i controlli sui titolari dei conti di gioco. Infine, i controlli tecnici sul rispetto del limite di ricarica – come detto in precedenza - devono attendere le nuove regole tecniche e non possono essere ancora implementati dai concessionari.
TEMPISTICHE SUFFICIENTI E CIRCOLI RICREATIVI – I ricorrenti contestano poi il “brevissimo lasso di tempo” per poter effettuare l’iscrizione all’Albo. Adm ricorda il progressivo rallentamento delle iscrizioni, che testimonierebbe non il poco tempo disponibile, ma la volontà di non procedere all’iscrizione, che “non può essere imputata all’Agenzia”. La tempistica concessa e le procedure previste “sono ampiamente sufficienti per l’iscrizione”. Sul divieto dei Pvr in circoli privati o locali di associazioni (anche se titolari di autorizzazione), Adm chiarisce che non è la determinazione ad escludere i circoli privati ma è il legislatore a non comprenderli espressamente (come invece fa per gli apparecchi da intrattenimento) fra i soggetti che possono iscriversi all’Albo.
DIVIETO DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER FALSA AUTODICHIARAZIONE - I ricorrenti lamentano, poi, il divieto di contrattualizzazione, per i cinque anni successivi alla decadenza, dei Pvr che perdano l’iscrizione all’Albo per non aver pagato la quota di iscrizione. Adm sottolinea la sbagliata interpretazione: in realtà un Pvr può scegliere di iscriversi quando vuole e per gli anni che vuole. Tuttavia, se un Pvr autodichiara di aver pagato la quota ma non lo fa, e questo viene verificato da Adm, il Pvr perde l’iscrizione e non può più iscriversi per i successivi cinque anni.
FAMILIARI E GESTORI PVR - Sul “divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente”, Adm ha osservato che tale divieto era già stato previsto con una circolare del 2022 indirizzata a tutti i concessionari abilitati al gioco a distanza, ed è stato chiarito nelle FAQ che “deve intendersi riferito al coniuge, ai parenti di primo e secondo grado e agli affini di primo grado”.
APERTURA E CHIUSURA DEI CONTI DI GIOCO – I ricorrenti hanno contestato che la determinazione direttoriale non consenta né l’apertura né la chiusura del conto di gioco, mentre ciò sarebbe previsto dall’articolo 15 della legge delega n. 111/2023, che tuttavia Adm non ravvisa. “I ricorrenti – si legge nel documento - confondono la chiusura del conto di gioco, sempre permessa ai Pvr, con la possibilità di effettuare prelievi. Il giocatore può avvalersi dei Pvr per chiudere il conto di gioco ma non può effettuare alcun tipo di prelievo, per cui le somme sul conto di gioco dopo la chiusura devono essere bonificate sul conto corrente bancario del giocatore”.
GL/Agipro
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