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Ultimo aggiornamento il 26/11/2025 alle ore 12:35

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26/11/2025 | 11:25

Bingo, Tar Lazio sospende la proroga tecnica e il canone di concessione previsti dalla Legge di Bilancio 2025

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Bingo Tar Lazio sospende la proroga tecnica e il canone di concessione previsti dalla Legge di Bilancio 2025

ROMA - Sospesa la proroga tecnica disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e relativa alle concessioni del gioco del Bingo e al canone imposto ai concessionari per continuare l’attività durante il periodo transitorio. E' la decisione con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso di diverse società contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la determinazione del 10 gennaio 2025 che applicava la proroga tecnica delle concessioni dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e stabiliva un canone fisso di 108mila euro annui.

La controversia nasceva dalla legittimità della proroga (7.500 euro) disposta dalla Legge di Bilancio 2025 e dalla compatibilità del relativo canone con i principi del diritto nazionale ed europeo. La legge prevede che le concessioni per il gioco del Bingo siano valide fino al 31 dicembre 2026 o fino all'assegnazione delle nuove concessioni, a condizione che i concessionari paghino un canone di proroga tecnica annuale stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Molti operatori hanno però ritenuto il canone eccessivo e hanno contestato la proroga tecnica, sostenendo che non può diventare permanente e che il pagamento aggiuntivo viola i principi di proporzionalità ed equilibrio economico del diritto europeo.

Recentemente, il Consiglio di Stato ha giudicato incompatibile con il diritto Ue l'aumento del canone introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e ha chiarito che la proroga tecnica delle concessioni, introdotta senza nuova gara, rappresenta una modifica sostanziale dei contratti e contrasta con la direttiva europea 2014/23/UE, mentre la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 20 marzo 2025, ha stabilito che il regime di proroga tecnica italiano non è conforme al diritto comunitario, in quanto altera le condizioni economiche e limita la concorrenza.

Secondo il Tar, come si legge nella sentenza, la proroga prevista dalla legge "non rispetta i criteri della Direttiva europea 2014/23/UE sulle concessioni, che impone di effettuare modifiche contrattuali significative solo tramite nuove procedure di gara". La decisione della Corte di Giustizia Ue del 20 marzo 2025 - sottolineano inoltre i giudici - è stata determinante, confermando che "le proroghe tecniche adottate senza gara e il canone forfetario non sono compatibili con il diritto europeo".

Infine, il Tribunale ha precisato che, nonostante l'annullamento della determinazione, i concessionari non sono esonerati dal versamento di un’indennità all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il periodo in esame. Tuttavia, tale indennità dovrà essere rideterminata tenendo conto del fatturato reale delle società e dei benefici ricevuti durante la proroga, evitando vantaggi a carico dei concessionari.

FP/Agipro

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