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Ultimo aggiornamento il 21/01/2026 alle ore 19:55

Attualità e Politica

21/01/2026 | 16:27

Cagliari, Consiglio di Stato: "Ordinanze del sindaco illegittime, 50mila euro di risarcimento alla sala giochi"

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Cagliari Consiglio di Stato: Ordinanze del sindaco illegittime 50mila euro di risarcimento alla sala giochi

ROMA - Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Comune di Cagliari dovrà risarcire di oltre 50mila euro una società, a seguito della chiusura illegittima di una sala giochi avviata nel 2017. La chiusura era stata decisa con ordinanze sindacali che imponevano una distanza minima di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, adottate con l’obiettivo di prevenire le ludopatie.
Tuttavia, la società aveva regolarmente ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla legge, inclusa la licenza della Questura, stipulato un contratto di locazione commerciale e sostenuto spese significative per ristrutturare il locale e avviare l’attività. Nonostante ciò, pochi mesi dopo l’apertura, il Comune aveva ordinato la chiusura, sostenendo la violazione dei limiti distanziali introdotti dalle ordinanze.

I provvedimenti erano stati impugnati davanti al Tar Sardegna, che nel 2018 li aveva dichiarati illegittimi per incompetenza del Sindaco. Secondo quanto precisato dai giudici, la regolazione delle distanze dai “luoghi sensibili” non rientra tra i poteri del Sindaco, limitati alla gestione degli orari di apertura, ma spetta al legislatore regionale o al Consiglio comunale tramite regolamenti o strumenti urbanistici. L’annullamento degli atti era diventato definitivo, ma l’attività era stata nel frattempo sospesa, causando perdite economiche alla società.

La richiesta di risarcimento era stata inizialmente respinta dal Tar, che aveva considerato l’errore del Comune scusabile per “presunta incertezza normativa”. Il Consiglio di Stato ha però ribaltato questa decisione, stabilendo che l’illegittimità era evidente e che la giurisprudenza aveva già chiarito "i limiti dei poteri del Sindaco", senza “contrasti interpretativi giustificativi”. L’errore è stato quindi ritenuto “non scusabile e imputabile a colpa dell’amministrazione comunale”.
Accertata la responsabilità del Comune, i giudici hanno riconosciuto il nesso tra la chiusura e i danni subiti dalla società, che includono sia le spese sostenute per avviare l’attività sia la perdita delle opportunità di guadagno. Di conseguenza, il "danno emergente” (ovvero la perdita concreta e reale) è stato quantificato in oltre 50mila euro, mentre il Comune dovrà proporre la liquidazione del “lucro cessante” (ovvero il guadagno che si sarebbe potuto ottenere) secondo i criteri indicati in sentenza, comprensiva di rivalutazione e interessi.

FRP/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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