Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 18/03/2026 alle ore 17:30

Attualità e Politica

18/03/2026 | 15:00

Canone Bingo 2021, Tar Lazio annulla nota Adm: “Pagamento non dovuto durante chiusura forzata per Covid-19”

facebook twitter pinterest
Canone Bingo 2021 Tar Lazio annulla nota Adm: “Pagamento non dovuto durante chiusura forzata per Covid 19”

ROMA - Il Tar Lazio ha annullato la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 gennaio 2021, che imponeva ai concessionari del gioco del bingo il pagamento del canone anche durante i mesi di sospensione forzata delle attività a causa della pandemia da Covid-19. Secondo il Tribunale, i concessionari non sono tenuti a pagare il canone nei periodi in cui le sale erano chiuse per “provvedimenti normativi e amministrativi”, in quanto si tratta di un “factum principis” (misura imposta dalle autorità pubbliche).
Il Tar ha richiamato la Legge del 2020, secondo cui “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, non è dovuto il canone a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione”. La sentenza chiarisce inoltre che la “non debenza del canone si applica non già in modo statico al periodo indicato nel DPCM, bensì in modo dinamico a tutto il periodo in cui l’attività risulta comunque sospesa in virtù di provvedimenti dell’autorità pubblica”.

Nella sentenza si affronta inoltre anche l’illegittimità delle proroghe delle concessioni previste dalla legge n. 178/2020. Il Tar ha spiegato (come ribadito in precedenti pronunce) che il sistema di proroga automatica delle concessioni è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025, secondo cui le concessioni pubbliche devono essere assegnate tramite gara e non possono essere "prorogate unilateralmente" dallo Stato. La sentenza sottolinea che “l’illegittimità della proroga non esime il concessionario dal versamento all’Erario di un’indennità, a patto di non alterare il rapporto di fatto intercorrente con il concedente a esclusivo vantaggio dell’esercente”, precisando, infine, che l’indennità dovrà essere rideterminata dall’Agenzia tenendo conto dei “ricavi effettivi, dei benefici della proroga e dei sacrifici sostenuti dagli operatori”.

FRP/Agipro

Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando quihttps://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password