Attualità e Politica
28/10/2025 | 10:52
28/10/2025 | 10:52
ROMA – Il Consiglio di Stato conferma la cancellazione di un’impresa dall’Elenco Ries – il Registro degli operatori di gioco – per aver svolto attività di raccolta delle scommesse senza possedere la concessione statale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la licenza di polizia necessaria.
L’esercizio in questione, un bar in cui sono installate anche slot machine, situato nel Comune di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, era in precedenza iscritto all'Elenco Ries di Adm ed era autorizzato a gestire gli apparecchi da gioco in base alla licenza del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Tuttavia, nel marzo 2023, Adm ha accertato – nel corso di un’ispezione – che l’impresa stava raccogliendo scommesse per conto di una società estera senza la necessaria concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e senza la licenza rilasciata dalla Questura. È questo il motivo della cancellazione dall’elenco.
L’impresa ha presentato ricorso al Tar Lazio, sostenendo che la mancanza della licenza di polizia non giustificava la cancellazione, in quanto era in possesso della licenza per il funzionamento degli apparecchi. Il Tribunale Amministrativo aveva dato ragione all’impresa, ritenendo che la cancellazione fosse sproporzionata. Adm ha presentato appello, sostenendo che l’iscrizione all’Elenco presupponeva anche il possesso della licenza di polizia da parte di chi gestisce attività di raccolta scommesse. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la possibilità di installare apparecchi da gioco in locali dove si scommette è subordinata al possesso di entrambe le licenze: la concessione da parte di Adm e la licenza di polizia, entrambe necessarie per operare legalmente. La mancanza di una delle due giustifica la cancellazione dall’Elenco, anche se l’impresa possedeva la licenza per l’installazione degli apparecchi da gioco.
Il Collegio ha anche confermato che il sistema concessorio-autorizzatorio italiano, che impone il possesso dei due titoli, non è in contrasto con il diritto dell'Unione europea. La Corte di Giustizia ha già stabilito che le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi (articoli 43 e 49 del Trattato UE) “sono ammissibili quando giustificate da motivi imperativi di interesse generale", come la tutela del consumatore e la prevenzione di crimini legati al gioco.
Inoltre – come evidenzia il Consiglio di Stato – anche la Corte di Cassazione ha reputato che le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea, visto che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai principi comunitari.
FRP/Agipro
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