Attualità e Politica
02/11/2022 | 17:08
02/11/2022 | 17:08
ROMA - Il Consiglio di Stato conferma il no ai criteri di calcolo del distanziometro"introdotti dal Comune di Civitanova Marche per le attività di gioco. Si chiude così la lunga vicenda giudiziaria avviata nel 2021 da un operatore del settore, a cui la Questura aveva vietato l’apertura di una sala slot per il mancato rispetto della legge regionale contro la ludopatia, che prevede almeno 500 metri di distanza tra gli apparecchi da gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. Nel caso in questione, il locale risultava non a norma in base ai criteri di misurazione previsti dalla norma della Regione («500 metri di raggio»), mentre con l'interpretazione indicata dalla delibera comunale 232/2019 della Giunta comunale la distanza era sufficiente. Una vicenda «intricata sul piano storico e complessa sul piano tecnico - scrive il Consiglio di Stato nella sentenza odierna - ma in realtà facilmente ricostruibile ove ricondotta ai suoi essenziali termini giuridici». Palazzo Spada richiama in particolare la sentenza già emessa nel 2019, con la quale era già stato respinto un ricorso analogo: «Il “parere” regionale che l’appellante richiama quale fatto nuovo sopravvenuto idoneo a superare il vincolo del giudicato - si legge - non può produrre in realtà tale effetto». Tale parere è stato infatti «espressamente sollecitato alla Regione dal Comune senza alcuna necessità, esistendo una norma di legge regionale ed anche un giudicato privo di incertezze che indicavano al Comune come la misurazione avrebbe dovuto essere effettuata». Da qui «la legittima supposizione che con esso si sia cercato di creare un modo per “aggirare” il giudicato medesimo». Lo stesso parere della Regione «si limita a consentire una pluralità di interpretazioni», inclusa quella «contraria alle previsioni della stessa Regione oltreché al giudicato precedentemente formatosi volta a consentire in sede applicativa la soluzione più idonea a ottenere un risultato inferiore alla distanza minima di 500 metri indicata dalla norma». Per questo motivo non può essere accolta nemmeno la richiesta dell'operatore di procedere a una nuova misurazione della distanza, anche tramite una perizia tecnica, «in quanto volta non a verificare la correttezza tecnica delle operazioni di misurazione, ma a rimettere in discussione le conclusioni già raggiunte dall’Amministrazione e da questo stesso giudice».
LL/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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