Attualità e Politica
03/06/2026 | 10:40
03/06/2026 | 10:40
ROMA - La Cassazione ha convalidato il sequestro da oltre 4mila euro nei confronti di uno degli indagati coinvolti nell’inchiesta “Penalty” sulle frodi legate alle scommesse sportive illecite. Con una recente sentenza la Suprema Corte ha dichiarato “inammissibile” il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato il sequestro preventivo della somma, “rivenuta nella disponibilità dell'indagato e ritenuta profitto dei reati a lui provvisoriamente ascritti, ovvero associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive”.
Il provvedimento trae origine da un decreto del Giudice delle Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Reggio Calabria del 29 dicembre 2025, nell’ambito dell’inchiesta “Penalty”, da cui è emersa “l'esistenza di un sodalizio criminale dedito all'alterazione dei risultati di partite di calcio, principalmente attraverso la corruzione di arbitri, al fine di realizzare vincite illecite tramite scommesse sportive”. Un arbitro della sezione di Reggio Calabria, secondo l’accusa, agganciava altri colleghi e li corrompeva con compensi fino a 10mila euro, con l’obiettivo di far concludere le partite con un certo numero di gol per favorire le giocate sull'Over. Sarebbe andata avanti così chissà per quanto, se non fosse stato per un flusso anomalo di scommesse relative a una partita del campionato Primavera, che ha attirato l'attenzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tornando al merito dei presupposti del sequestro, il Tribunale del riesame aveva evidenziato che la “natura stessa dei reati per cui si stava procedendo, preordinati alla produzione di profitti in denaro, e la difficoltà di tracciare le singole vincite” giustificavano l’apposizione del vincolo sulla somma rinvenuta. In questo quadro, era stata anche valorizzata la sproporzione tra l’importo sequestrato e i “redditi quasi inesistenti dichiarati dal ricorrente nell'anno 2024”. Per tali ragioni, con un’ordinanza del 4 febbraio 2026, il Tribunale aveva confermato il vincolo reale, ritenendo sussistenti sia il “fumus commissi delicti” (parvenza della commissione di un reato) sia il “periculum in mora” (rischio concreto di reiterazione del reato).
Contro la decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe chiarito concretamente il rischio di reiterazione del reato. Secondo la difesa, tale rischio sarebbe escluso dalla sospensione di tre anni inflitta a un arbitro coinvolto, considerato una figura chiave del sistema illecito. È stata inoltre contestata la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca e la riconducibilità della somma a profitto del reato, richiamando anche la documentazione relativa a vincite ritenute lecite.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ribadito che “il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge”, escludendo ogni rivalutazione del merito.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, osservando che il Tribunale aveva motivato il sequestro sulla base di elementi concreti, richiamando “le modalità delle condotte”, la necessità della disponibilità di denaro contante “indispensabile per la perduranza e l’operatività della rete associativa ricostruita”, nonché lo stato personale dell’indagato, “ludopatico e disoccupato”. È stato inoltre evidenziato il rischio di reimpiego delle somme “per ulteriori finalità delinquenziali”, come già indicato nel decreto del Gip.
La Corte ha sottolineato che la motivazione non è né apparente né generica, bensì fondata su "elementi fattuali specifici".
Infine, anche la documentazione relativa a presunte vincite lecite è stata considerata non decisiva: alcune risultano “temporalmente troppo remote”, altre, comunque, insufficienti a modificare il quadro indiziario complessivo.
FRP/Agipro
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