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Ultimo aggiornamento il 19/06/2026 alle ore 14:00

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19/06/2026 | 12:11

Imposta unica scommesse per le agenzie estere, la Cassazione precisa: “La base imponibile per l’anno 2015 è la raccolta media provinciale”

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Imposta unica scommesse per le agenzie estere la Cassazione precisa: “La base imponibile per l’anno 2015 è la raccolta media provinciale”

ROMA – La Corte di Cassazione ha stabilito che, per l’anno 2015, il calcolo dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti delle agenzie non collegate al totalizzatore nazionale deve essere effettuato secondo il metodo della raccolta media provinciale e non in base al criterio forfettario fondato sul triplo degli incassi medi provinciali delle agenzie autorizzate. Quest’ultimo parametro è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e vale solo per i periodi di imposta successivi al primo gennaio 2016.

Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza depositata il 16 giugno, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dal titolare di un centro di raccolta scommesse (operante per un bookmaker estero) - difeso dagli avvocati Cino Benelli e Niccolò Cianferotti - contro l'avviso d'accertamento per l'anno 2015 emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La Suprema Corte ha chiarito che il metodo forfettario del “triplo della media provinciale”, previsto dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), si applica esclusivamente ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, mentre “per i precedenti periodi d’imposta - e quindi anche per l’anno 2015 - continua ad applicarsi il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011”. Secondo i giudici, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana aveva erroneamente confermato il metodo di calcolo adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, basato sull’imponibile forfettario. 

L’ordinanza ribadisce inoltre che l’imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dai Ctd collegati a bookmaker esteri privi di concessione italiana. La Corte richiama il principio secondo cui “la circostanza fattuale della gestione delle scommesse era dirimente ai fini della debenza del tributo, non rilevando la concessione o meno della relativa autorizzazione”. Nel caso esaminato, era stata accertata la presenza di un punto di raccolta scommesse sulla base di plurimi elementi, tra cui “il rinvenimento di un contratto di ricevitoria stipulato tra il contribuente ed il bookmaker estero non autorizzato in Italia”, oltre alla disponibilità di palinsesti e all’attività di riscossione delle giocate e pagamento delle vincite.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
“La decisione si inserisce nel solco dei più recenti arresti della Suprema Corte e può assumere rilievo per le controversie ancora pendenti relative ad accertamenti emessi per l’annualità 2015”, commentano i legali.

FRP/Agipro
 

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