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Ultimo aggiornamento il 18/06/2026 alle ore 17:35

Attualità e Politica

18/06/2026 | 16:45

Sala giochi a Pescara, Consiglio di Stato conferma il ritiro della licenza: “Troppo vicina ad una struttura universitaria”

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Sala giochi a Pescara Consiglio di Stato conferma il ritiro della licenza: “Troppo vicina ad una struttura universitaria”

ROMA - Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del ritiro di una licenza per la gestione di una sala giochi a Pescara, respingendo l’appello presentato da una società contro il provvedimento adottato dalla Questura
Il caso riguarda un’attività di gestione di apparecchi da gioco Vlt autorizzata nel maggio 2022, ma successivamente destinataria di un provvedimento di “autotutela" dopo l'accertamento della presenza, a meno di 300 metri, di un “luogo sensibile” individuato in un istituto di alta formazione riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, la struttura universitaria risultava distante 197 metri dai locali della sala giochi, dunque entro il limite minimo previsto dalla Legge regionale dell’Abruzzo del 2020, che vieta nuove autorizzazioni per l’installazione di apparecchi da gioco in luoghi situati a meno di 300 metri da scuole, università, luoghi di culto, centri giovanili e altre strutture considerate “sensibili”.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la normativa regionale introduce il principio della cosiddetta “prevenzione logistica”, finalizzata ad arginare i rischi legati alla ludopatia attraverso il distanziamento fisico delle attività di gioco dai luoghi frequentati da categorie ritenute vulnerabili. A tal proposito, nella sentenza i giudici di Palazzo Spada sottolineano che la previsione normativa “è ampia e collega l’esistenza di un ‘luogo sensibile’ alla destinazione funzionale dell’immobile”, evidenziando che ciò che rileva è “la presenza prolungata dei soggetti che la norma presume più esposti al pericolo costituito dalla ludopatia”.

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, respinto le contestazioni della società appellante, che sosteneva, tra l’altro, che l’istituto non potesse essere considerato assimilabile a un’università e che i precedenti sopralluoghi della Polizia Locale non avessero rilevato criticità. Il Collegio ribadisce che “la Questura ha il potere-dovere di valutare la sussistenza di tutti i presupposti normativi ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 Tulps” e che tale valutazione “non è vincolata dagli accertamenti compiuti dagli uffici comunali”.

I giudici amministrativi hanno anche respinto il motivo di ricorso relativo alla libertà di iniziativa economica. Il Consiglio di Stato ha infatti ricordato che le limitazioni introdotte dalla normativa regionale perseguono finalità di interesse pubblico e tutela della salute.

FRP/Agipro
 

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