Attualità e Politica
29/02/2024 | 15:19
29/02/2024 | 15:19
ROMA – Anche i siti che offrono giochi senza vincite in denaro possono essere inibiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli se non in possesso della concessione per operare in Italia. Sono sufficienti due condizioni: l'obbligo di pagare per poter giocare e l'ottenimento di una vincita di qualsiasi natura, anche se non direttamente in denaro. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso del gestore del sito, già bocciato dal Tar, contro la “Black list” pubblicata da Adm ad aprile 2022 e il successivo provvedimento del dirigente dell’Ufficio Controlli Adm, Luca Turchi, nel quale si comunica l'inibizione del dominio. In particolare, al momento dell’iscrizione al sito in questione e poi periodicamente, veniva offerta agli utenti, a titolo di promozione, una moneta virtuale, denominata “Twist”, che gli stessi utenti dovevano usare per giocare sui prodotti offerti. Il numero di Twist inizialmente messi a disposizione del singolo utente al momento dell’iscrizione al sito poteva crescere (con conseguente incremento delle possibilità di gioco sulla piattaforma) mano a mano che l’utente vinceva, nonché in base al tempo speso sulla piattaforma (più tempo rimane collegato e più Twist ottiene) e in base a bonus giornalieri, subordinati sempre a tempo di gioco e risultati conseguiti.
La società austriaca che gestisce il sito – Funstage Gmbh - aveva chiesto l’annullamento del provvedimento in quanto i giochi proposti sul sito in questione sarebbero “unicamente un passatempo per i consumatori senza alcuna vincita in denaro”. Inoltre, nell'ordinamento italiano “esistono i giochi online con finalità ludiche senza vincite in denaro o di altra natura” e tali prodotti sono considerati “leciti e non soggetti a una disciplina regolamentare specifica, ad alcuna autorizzazione o divieto, e non rientrano neanche nelle competenze di Adm”. Il Consiglio di Stato ha fatto però presente che “la disciplina normativa del fenomeno dei giochi è maturata nell’ordinamento in un periodo storico in cui era forse impossibile per il legislatore immaginare gli sviluppi tecnologici che avrebbero potuto essere in futuro applicati per tali attività”. Inoltre Palazzo Spada fa presente due “aspetti idonei a qualificare la tipologia del gioco quale gioco d’azzardo”, ovvero “il pagamento di una posta in denaro per la partecipazione e la corresponsione di una ricompensa di qualsiasi natura”. Quest'ultima motivazione, spiega il Consiglio di Stato condividendo le motivazioni del Tar, può “rientrare il diritto dell’utente di partecipare alla stessa piattaforma di gioco nella quale si è già vinto. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che anche la permanenza per un tempo più lungo o per un maggior numero di partite assume un valore – anche solo indirettamente – economico, alla luce del valore economico del Twist che al giocatore possono essere attribuiti dietro pagamento di una somma o per effetto di particolari condotte di gioco”. Quanto alla partecipazione a pagamento, “emerge che tale presupposto non deve ritenersi sussistente soltanto laddove qualunque fase del gioco sia subordinata al pagamento di somme di denaro, ma anche nelle ipotesi in cui il pagamento di tali somme (con acquisto di Twist) consenta di accedere a un maggiore numero di giochi e per un tempo più lungo”. La sentenza prosegue spiegando che “non è determinante la circostanza per cui al giocatore venga attribuito, in sede di primo accesso alla piattaforma, un primo quantitativo di Twist”.
GM/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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