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Ultimo aggiornamento il 15/07/2026 alle ore 16:00

Attualità e Politica

15/07/2026 | 14:10

Pubblicità gioco online su YouTube, il Consiglio di Stato annulla sanzione Agcom da 60mila euro: “Società estranea ai video contestati”

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Pubblicità gioco online su YouTube il Consiglio di Stato annulla sanzione Agcom da 60mila euro: “Società estranea ai video contestati”

ROMA – La società sanzionata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la pubblicazione su YouTube di contenuti ritenuti in violazione del divieto di pubblicità al gioco non è responsabile dei video contestati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell’Autorità e confermato l’annullamento della multa da 60mila euro prevista per la violazione dell’articolo 9 del decreto Dignità.
Secondo i giudici, infatti, la società non poteva essere chiamata a rispondere di quei contenuti perché, al momento della loro realizzazione e pubblicazione, non era ancora stata costituita. I video erano stati prodotti e diffusi dal content creator come persona fisica, sulla base di un rapporto diretto con Google, mentre la società era nata solo successivamente.

La sanzione era stata inflitta alla società in qualità di titolare di un canale YouTube sul quale erano stati pubblicati video ritenuti dall’Autorità promozionali nei confronti di siti di gioco con vincite in denaro. Il Consiglio di Stato ha però evidenziato che la “mera titolarità formale del canale”, rilevata al momento della comunicazione dei dati da parte della piattaforma, “non era sufficiente per attribuire la responsabilità della violazione”.

Il caso nasce da un’indagine avviata da Agcom nei confronti di Google, proprietaria della piattaforma YouTube, per la diffusione di contenuti realizzati da diversi content creator e considerati promozionali rispetto a siti di gioco. A seguito degli accertamenti, l’Autorità aveva chiesto a Google di fornire gli elementi identificativi degli autori dei video e dei titolari dei relativi canali. Dall’elenco trasmesso dalla piattaforma era emerso che il canale in questione risultava formalmente gestito dalla società poi sanzionata. Per questo motivo Agcom aveva contestato alla stessa la violazione del divieto previsto dall’articolo 9 del decreto Dignità, irrogando una multa da 60mila euro. 

La società aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar Lazio, sostenendo, tra gli altri motivi, la violazione del “principio di personalità della sanzione”. Secondo la ricorrente, infatti, non poteva esserle attribuita una responsabilità per contenuti pubblicati prima della sua nascita.
Il Tar aveva accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento sanzionatorio fosse fondato “su un dato puramente formale, ossia la titolarità del canale YouTube al momento della comunicazione dei dati da parte della piattaforma, in assenza di qualsiasi coinvolgimento materiale e giuridico della società nell’illecito”.
Contro la decisione, Agcom aveva presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che vi fosse una sovrapposizione tra il content creator autore dei video e la società, anche in considerazione del ruolo ricoperto dalla persona fisica all’interno dell’impresa. 
I giudici di Palazzo Spada hanno però confermato il punto centrale della decisione di primo grado, ribadendo che la società era stata costituita soltanto il 5 ottobre 2023, quindi successivamente alla pubblicazione dei video contestati (tra il 2019 e 2023). “È pacifico che la società appellante – che è un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica poi diventata socia e rappresentante legale della società – è nata successivamente ai fatti contestati”, si legge nella sentenza. 
Inoltre, anche i compensi derivanti dalle visualizzazioni dei contenuti, secondo quanto ricostruito nella sentenza, erano stati corrisposti direttamente alla persona fisica e non alla società. Per il Consiglio di Stato, dunque, il successivo collegamento tra il creator e la società non è sufficiente a trasferire a quest’ultima la responsabilità per condotte precedenti alla sua costituzione, trattandosi di soggetti giuridicamente distinti.
I giudici hanno infine ritenuto irrilevanti, rispetto alla vicenda esaminata, le questioni ancora pendenti davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’articolo 9 del decreto Dignità. La decisione, infatti, non riguarda la legittimità del divieto di pubblicità del gioco né la qualificazione dei video come contenuti promozionali, ma esclusivamente la corretta individuazione del soggetto responsabile della violazione.

FRP/Agipro
 

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