Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 30/09/2025 alle ore 20:40

Attualità e Politica

30/09/2025 | 16:37

Ravenna, Tar Emilia Romagna conferma la chiusura di una sala giochi: troppo vicina ad una chiesa

facebook twitter pinterest
Ravenna Tar Emilia Romagna conferma la chiusura di una sala giochi: troppo vicina ad una chiesa

ROMA - Il Tar Emilia Romagna conferma lo stop ad una sala giochi e scommesse a Ravenna. L’esercizio si trova a meno di 200 metri da una chiesa e pertanto viola la Legge Regionale che fissa stringenti limitazioni per attività di gioco situate a meno di 500 metri da un luogo sensibile. 
L'esercente aveva impugnato il provvedimento comunale - basato sulla Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna - che obbligava la chiusura dell'esercizio, sostenendo che fosse impossibile delocalizzare l’attività, a causa delle norme urbanistiche e della mappatura comunale e che, di conseguenza, il diniego del permesso di costruire fosse illegittimo. 
Sulla base di quanto stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato (sentenza 11036 del 2022), il Tar Emilia Romagna ha rilevato che la necessità di chiudere la sala giochi è incontrovertibile, in quanto si basa sul rispetto della normativa regionale. Inoltre, si evidenzia che - in risposta all’impossibilità “concreta di delocalizzare l’attività economica gestita dal ricorrente a causa dell’applicazione combinata degli atti di mappatura dei luoghi sensibili e del Regolamento urbanistico edilizio (RUE)” - con la sentenza del Consiglio di Stato era già stata disposta una verificazione tecnica del Politecnico di Milano sul tema della delocalizzazione nel territorio di Ravenna. Dall’analisi era emerso che esistono circa 170 ettari disponibili, pari al 2,6% del territorio urbanizzato. Queste aree consentono l’insediamento di nuove sale o il trasferimento di quelle esistenti, senza un effetto espulsivo dell’attività. Pertanto il motivo di ricorso che lamentava tale effetto è ritenuto infondato. 
In merito al diniego del “permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso a sala scommesse, con manutenzione straordinaria” di un altro immobile, il Tar precisa che le norme urbanistiche del RUE classificano le attività ludico-ricreative "problematiche" come Spr8, ammesse solo in determinate zone. Diversamente, l’unità immobiliare individuata dal ricorrente e oggetto del provvedimento di diniego al rilascio del titolo edilizio ricade all’interno di un’area in cui l’uso “Spr8” è espressamente escluso. Quindi anche in questo caso il diniego è legittimo, e la contestazione del ricorrente non trova fondamento.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna respinge quindi il ricorso precisando che non sussiste alcuna “violazione della ragionevolezza o proporzionalità” della disciplina urbanistica. E non è stata dimostrata l’impossibilità concreta di delocalizzare l’attività.


FRP/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password