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Ultimo aggiornamento il 04/04/2026 alle ore 10:30

Attualità e Politica

02/04/2026 | 12:50

Sala bingo a Fiumicino (RM), Consiglio di Stato dà via libera alla revoca della concessione: “Interruzione non giustificata dell’attività e assenza di licenza”

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Sala bingo a Fiumicino (RM) Consiglio di Stato dà via libera alla revoca della concessione: “Interruzione non giustificata dell’attività e assenza di licenza”

ROMA - L’interruzione ingiustificata dell’attività e il mancato possesso di una licenza, intestata al rappresentante legale di una società che gestisce il gioco del bingo, possono comportare la revoca della concessione. Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nei confronti di una sala situata a Fiumicino, in provincia di Roma, confermando la decisione già assunta in primo grado dal Tar Lazio.

I giudici di Palazzo Spada hanno definito la licenza di pubblica sicurezza una “condizione di regolarità amministrativa minima ed indispensabile”. Il Collegio ha ribadito che tale licenza deve necessariamente essere intestata al legale rappresentante della società e non può essere oggetto di “delega o rappresentanza”. Richiamando il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sentenza sottolinea che le “autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge”.

Come si evince dalla sentenza, un ulteriore elemento a fondamento della decadenza è stato rappresentato dalla mancata ripresa dell’attività dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia. La società aveva giustificato la scelta con la scarsa affluenza di clientela, ma tale argomento è stato ritenuto infondato in assenza di “prove concrete” idonee a dimostrare una situazione tale da imporre la “prolungata chiusura dell’attività”. È stato inoltre evidenziato che, a livello nazionale, le sale bingo avevano ripreso regolarmente l’attività, “raggiungendo livelli di raccolta pressoché identici a quelli pre-pandemici”. A ciò si aggiunge il fatto che la società non ha risposto all’invito dell’ufficio Bingo di Adm, che con una nota del 5 agosto 2022 aveva chiesto al concessionario di rappresentare eventuali “criticità relative alla mancata presenza di avventori all’interno della sala, al fine di valutare una strategia condivisa con Adm per la ripresa del gioco”. 

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo, sul piano giuridico, il “carattere plurimotivato” del provvedimento impugnato. Il Collegio ha infatti richiamato il principio secondo cui, in presenza di una pluralità di “ragioni autonome”, è sufficiente che anche “una sola risulti legittima perché l’intero atto resti valido”.

FRP/Agipro

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