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Ultimo aggiornamento il 11/08/2026 alle ore 14:00

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11/08/2026 | 12:20

Sala giochi a Monza, il Tar Lombardia approva i limiti orari per slot e Videolotteries: “Proporzionate sei ore di stop al giorno”

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Sala giochi a Monza il Tar Lombardia approva i limiti orari per slot e Videolotteries: “Proporzionate sei ore di stop al giorno”

ROMA - Sei ore complessive di stop al giorno agli apparecchi da intrattenimento – Slot machine e videolotteries - sono una misura “adeguata e proporzionata” per prevenire i potenziali rischi legati al gioco. È quanto afferma il Tar Lombardia nella sentenza con cui ha respinto il ricorso del titolare di un’attività di via Donizetti a Monza contro l’ordinanza del Comune che impone lo spegnimento di slot e Vlt dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, tutti i giorni, festivi compresi.

Il ricorrente contestava l’istruttoria svolta dall’amministrazione, l’efficacia delle limitazioni orarie e la loro proporzionalità. Il Tar ha invece ritenuto adeguato il quadro istruttorio utilizzato dal Comune. Tra gli elementi considerati ci sono i dati del Servizio Dipendenze dell’Asst (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Monza, i report sulle abitudini di gioco dei giovani e i dati dell’applicativo S.M.A.R.T. (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per i giudici, la nuova ordinanza non presenta gli stessi problemi che avevano portato all’annullamento di una precedente ordinanza del 2018. In quel caso era stata prevista un’interruzione del gioco di 14 ore al giorno, dalle 23 alle 14. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto insufficienti istruttoria e motivazione, soprattutto in relazione alla deroga rispetto alle sei ore indicate dall’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017.

La nuova misura, osserva il Tar Lombardia, prevede una sospensione complessiva di sei ore. Le limitazioni, scrivono i giudici, risultano “rispettose della soglia giornaliera ritenuta, sia dalla giurisprudenza sia dai vari livelli di governo rappresentati in Conferenza Unificata, adeguata e proporzionata” rispetto allo scopo di tutela della salute. 

Il Tribunale ha ritenuto legittima anche la scelta delle tre fasce orarie. Le contestazioni sull’efficacia delle singole fasce, secondo i giudici, finiscono per mettere in discussione il merito della scelta amministrativa, senza evidenziare “alcuna macroscopica illogicità o incongruenza”.
Quanto alla proporzionalità, il Tar ha precisato che la limitazione degli orari può essere utilizzata dall’amministrazione come misura di prevenzione, purché calibrata rispetto agli obiettivi perseguiti. Nel caso di Monza, il limite complessivo di sei ore al giorno è stato ritenuto compatibile con questi criteri.
Il Collegio ha richiamato infine anche il principio di precauzione, ricordando che l’amministrazione è chiamata a garantire un elevato livello di protezione della salute anche attraverso misure preventive "in caso di rischio potenziale". Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti.

FRP/Agipro
 

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