Attualità e Politica
30/07/2025 | 15:14
30/07/2025 | 15:14
ROMA – Il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti della regione Emilia e del comune di Reggio Emilia che impongono la chiusura di una sala giochi – aperta troppo vicino ad una casa di cura e ad una parrocchia. Se spostare il locale è impossibile, si realizza dunque un “effetto espulsivo” dell’attività. I giudici amministrativi hanno emanato una sentenza in cui accolgono in parte il ricorso, presentato da una società (C.M. S.r.l., difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe) titolare di due sale giochi a Reggio Emilia. Il ricorso mirava alla riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna del 18 aprile 2023 che aveva considerato legittimi i provvedimenti, regionali e comunali, “dai quali era derivata la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine le sale stesse perché situate a distanza non consentita da luoghi sensibili ai sensi della normativa regionale”.
La Legge Regionale, infatti, prevede il divieto per “l’esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri, da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”. Nel caso in questione, una delle due sale si trovava a 210 metri da una casa di cura e a 400 metri da una parrocchia, motivo per il quale era stata chiesta la delocalizzazione o la chiusura dell’attività.
Dopo la sentenza del Tar, la società ha presentato appello al Consiglio di Stato sostenendo che il sistema del distanziometro "violerebbe i principi costituzionali in materia di gioco lecito e non garantirebbe un’equilibrata distribuzione territoriale dei punti gioco". Ed in secondo luogo la società ha contestato il provvedimento in quanto produrrebbe un effetto espulsivo, spiegando che “la delocalizzazione della propria attività sarebbe stata in concreto impossibile e che comunque le possibili localizzazioni alternative sarebbero state non idonee commercialmente”. Nell’agosto del 2018, peraltro, la società aveva presentato un’istanza al Comune per richiedere un luogo idoneo alla delocalizzazione.
Il Consiglio di Stato ha, per questi motivi, accolto parzialmente l’appello. Confermando la legittimità del distanziometro in astratto e definendolo uno “strumento costituzionalmente legittimo, volto a tutelare la salute pubblica e a prevenire fenomeni di ludopatia”, il Collegio precisa però che nel caso specifico, l’effetto espulsivo si è realmente verificato. Difatti, la normativa urbanistica comunale, al tempo, non ha permesso alla C.M. S.r.l. di delocalizzare l’attività, nemmeno tramite accordi operativi. Sebbene il Comune non fosse tenuto a trovare soluzioni, ha comunque limitato la possibilità di continuare l’attività, come precisa il Consiglio di Stato: “Il Comune, in uno spirito di leale collaborazione, avrebbe dovuto anzitutto dare una risposta, e poi evidenziare che vi era la possibilità di inserimento nel POC e di stipula dell’accordo operativo. Non facendolo, ha creato un effetto espulsivo in concreto, perché le possibilità di proseguire l’attività consentita dalla normativa urbanistica, vi fossero o no nel caso di specie, non sono state nemmeno esaminate”. Pertanto, essendo la delocalizzazione impossibile di fatto, questo rende illegittima l'applicazione del divieto in questo caso specifico.
FRP/Agipro
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