Attualità e Politica
03/04/2026 | 16:00
03/04/2026 | 16:00
ROMA - Il Tar Toscana ha confermato la legittimità del diniego della licenza, da parte della Questura, per l’apertura di un centro scommesse a Prato, sulla base della normativa regionale che disciplina le distanze dai luoghi sensibili.
La causa nasce dalla richiesta presentata - nel dicembre 2021 - da una società per ottenere la licenza di pubblica sicurezza per la raccolta scommesse negli stessi locali dove, in passato, era stata svolta la medesima attività. La Questura di Prato ha però rigettato l’istanza, sulla base del parere negativo del Comune, che aveva accertato il mancato rispetto delle distanze minime previste dalla Legge regionale della Toscana del 2013. In particolare, i locali risultano distanti 380 metri da una parrocchia e 62 metri da una bocciofila, entrambi qualificati come “luoghi sensibili”, a fronte di una distanza minima richiesta di 500 metri.
Nel ricorso, la società ha sostenuto che si trattasse della prosecuzione di un’attività già esistente e non di una "nuova apertura", circostanza che avrebbe escluso l’applicazione del “distanziometro”. Il Tar ha però respinto questa tesi, precisando che la continuità dell’attività precedente non risulta dimostrata. Al contrario, dagli atti emerge che l’attività di raccolta scommesse era cessata già nel 2018 e che i locali risultavano “chiusi, inattivi e in stato di abbandono” dal 2019, a seguito di un controllo della Polizia municipale, senza che vi fosse più alcun soggetto titolare di una licenza valida.
Il Collegio ha evidenziato che “l’assenza di continuità soggettiva e oggettiva, unitamente alla cessazione dell’attività per un periodo prolungato, esclude che possa configurarsi una semplice successione gestionale”. Di conseguenza, la richiesta di licenza del 2021 deve essere qualificata come nuova apertura, con conseguente applicazione della normativa regionale sulle distanze minime. Il mancato rispetto del limite dei 500 metri rappresenta, secondo i giudici, una “autonoma causa ostativa” al rilascio della licenza, “sufficiente di per sé a giustificare il diniego”.
La sentenza chiarisce, inoltre, che le circolari ministeriali richiamate dalla società escludono l’applicazione del distanziometro solo nei casi di "effettiva continuità dell’attività". Viene così ribadito che solo una prosecuzione “senza soluzione di continuità, nei medesimi locali, della medesima attività” può evitare la qualificazione come nuova apertura, mentre una “lunga interruzione” comporta inevitabilmente l’applicazione delle regole più restrittive.
FRP/Agipro
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