Attualità e Politica
15/09/2022 | 11:50
15/09/2022 | 11:50
ROMA - La Corte di Cassazione conferma le sanzioni di 16mila e 12mila euro disposte nel 2017 dall'ufficio abruzzese dell'Agenzia Dogane e Monopoli nei confronti di un gestore slot, a causa dell'utilizzo di apparecchi da gioco «privi del secondo guscio di protezione interna». I giudici supremi legittimano così la decisione del Tribunale di L'Aquila e di quella in appello. Secondo il Collegio della Seconda sezione civile, le censure presentate dalla difesa appaiono «formulate senza minimamente confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata». La società si è infatti «limitata a riprodurre in maniera indistinta le singole contestazioni, senza illustrarne il contenuto oggetto del gravame». La Cassazione rileva anche l'inammissibilità della presunta violazione del principio di legalità e dell'eccezione di difetto di colpevolezza, «a causa della mancata notifica del provvedimento direttoriale con cui erano state modificate le specifiche tecniche delle schede di gioco, rendendo obbligatoria l'installazione di un doppio guscio». La circostanza che gli apparecchi fossero stati prodotti e installati anni prima dell'adozione delle nuove norme tecniche e delle prescrizioni di adeguamento, è «circostanza solo genericamente enunciata in ricorso, senza alcun aggancio alle contestazioni esaminate nel giudizio di merito». Risulta quindi «irrilevante» stabilire se la società «avendo ignorato le disposizioni sopravvenute, fosse incorsa in un errore scusabile». L'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, spiegano i giudici «involge profili in fatto, il cui apprezzamento è di stretta competenza del giudice di merito, cui andava tempestivamente sottoposta la questione». Per lo stesso motivo non può essere accolta nemmeno la deduzione «circa il fatto che il provvedimento del direttore dell'amministrazione contenente e nuove prescrizioni non fosse stato comunicato o che la società non avesse avuto modo di prendere conoscenza». Infine, riguardo le presunte irregolarità nelle notifiche di contestazione, la Cassazione rileva che la società ricorrente si è limitata a elencare le norme violate a cui ha aggiunto «un'affastellata deduzione di violazioni eterogenee, reiterando in parte contestazioni già formulate in precedenza o ribadite più volte in modo scarsamente intellegibile, senza stabilire alcun logico collegamento tra le singole violazioni denunciate»
LL/Agipro
Foto credits John Mosbaugh/Flickr/CC BY 2.0
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