Attualità e Politica
03/03/2026 | 13:04
03/03/2026 | 13:04
ROMA - Il Consiglio di Stato ha annullato le penali irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai principali concessionari del settore, per la gestione della rete telematica dei giochi e delle scommesse relative ai periodi 2013-2014, e ha disposto la riformulazione dei provvedimenti in conformità alle disposizioni contrattuali.
Le società, con diversi ricorsi raggruppati dal Collegio in un’unica pronuncia, contestavano sia la tardività delle contestazioni sia i criteri di calcolo adottati da Adm.
Nel dettaglio, nel corso del biennio 2013-2014, le contestazioni economiche sono state significative: Snai ha visto contestare un totale di 933.926,48 euro, mentre per Sisal le penali complessive ammontavano a 385.173,63 euro. Lottomatica, invece, per il solo 2013 all’esito del procedimento Adm ha ricevuto penali pari a 271.803,40 euro totali. Per questo motivo, i concessionari avevano impugnato i provvedimenti davanti al Tar Lazio, chiedendone l’annullamento o la riduzione, contestando in particolare la modalità di calcolo e la presunta intempestività delle contestazioni.
Il Tar, tuttavia, aveva respinto i ricorsi, confermando le modalità di calcolo adottate da Adm. Le società evidenziavano soprattutto che, a distanza di anni dalla stipula della convenzione, l’Agenzia avesse adottato retroattivamente i criteri di calcolo con la Determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, non previsti originariamente al momento della firma del contratto. Ciò, secondo gli appellanti, aveva creato incertezza, impedendo loro di conoscere in anticipo l’ammontare delle penali in caso di inadempimento.
Davanti al Consiglio di Stato, i concessionari hanno sostenuto che le penali costituissero vere e proprie “sanzioni amministrative”, con conseguente applicazione delle garanzie previste dalla Legge del 1981 relativa alle Modifiche al sistema penale, che disciplina il sistema delle sanzioni amministrative, imponendo principi di “legalità, irretroattività e tempestività della contestazione”.
I giudici di Palazzo Spada hanno però escluso questa impostazione, qualificando le misure come “penali contrattuali”. Secondo la sentenza, il fatto che la normativa utilizzi talvolta il termine “sanzioni” non è decisivo, ma rileva la funzione concreta della misura, volta a “predeterminare in via forfettaria il danno da inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio”.
Chiarita la natura giuridica delle penali, il Consiglio di Stato ha rilevato profili di “illegittimità” relativi all’entità delle somme richieste. Le penali erano state irrogate circa otto-nove anni dopo i fatti contestati e sulla base di criteri definiti solo nel 2021, successivamente agli inadempimenti del 2013-2014. Secondo i giudici, questo ritardo incide sulla “valutazione dell’interesse concreto dell’amministrazione” e giustifica l’esercizio del potere di “riduzione equitativa” previsto dal codice civile.
Un punto centrale riguarda il calcolo del tetto massimo dell’11% previsto dalla convenzione. Adm aveva considerato congiuntamente i compensi derivanti dalla gestione delle reti di slot e Vlt, mentre il Consiglio di Stato ha stabilito che il limite deve essere calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco, in linea con il “testo convenzionale" e con il "principio di proporzionalità".
Alla luce di queste considerazioni, la sentenza ha annullato i provvedimenti del 2023, lasciando tuttavia salva la possibilità per l’Agenzia di riapplicare le penali attenendosi ai criteri indicati.
FRP/Agipro
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