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Ultimo aggiornamento il 22/06/2026 alle ore 13:15

Attualità e Politica

22/06/2026 | 11:25

Società di gestione slot in Toscana, Cassazione conferma l’accertamento fiscale: "Validi i dati trasmessi dalle società concessionarie della rete telematica"

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Società di gestione slot in Toscana Cassazione conferma l’accertamento fiscale: Validi i dati trasmessi dalle società concessionarie della rete telematica

ROMA - La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato l'accertamento fiscale emesso nei confronti di una società attiva nella gestione di sale giochi e apparecchi da intrattenimento in Toscana, rigettando il ricorso proposto contro una maggiore pretesa tributaria relativa all'anno d'imposta 2009.

La Suprema Corte dà ragione all'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sui dati trasmessi dalle società concessionarie della rete telematica. La vicenda nasce da una richiesta dell'Amministrazione finanziaria di esibire i registri contabili relativi agli anni 2008 e 2009. Non avendo ricevuto la documentazione richiesta, l'Ufficio si era rivolto direttamente ai concessionari della rete telematica per ricostruire i ricavi derivanti dall'attività di gioco. Dal confronto tra i ricavi dichiarati dalla società, pari a 829mila euro, e quelli risultanti dai dati comunicati dai concessionari, superiori a 1,23 milioni di euro, era emersa una differenza di oltre 402 mila euro, posta a base dell'accertamento fiscale.

Nel ricorso per Cassazione la società sosteneva che parte degli apparecchi da gioco fosse stata dismessa nel corso del 2009 e che, pertanto, i dati utilizzati dall'Agenzia non rispecchiassero la reale raccolta effettuata. Secondo la ricorrente, alcuni documenti prodotti in giudizio avrebbero dimostrato l'avvenuta dismissione delle slot machine e l'esistenza di problematiche tecniche che ne avevano impedito la corretta registrazione nei sistemi telematici. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.
Con riferimento alla presunta “contraddittorietà della sentenza di appello”, i giudici hanno chiarito che non vi era alcuna “anomalia motivazionale”. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva semplicemente fornito una lettura diversa della documentazione prodotta dalla società, ritenendo che la comunicazione proveniente da uno dei concessionari non dimostrasse né il perfezionamento della procedura di dismissione né una concreta riduzione della raccolta di denaro. La Cassazione sottolinea che “la comunicazione non dimostrava che vi fosse stata una concreta riduzione della raccolta di denaro nell'ultimo periodo dell’anno".

Respinta anche la motivazione relativa all'onere della prova. Secondo i giudici, la società non denunciava una reale violazione dell'articolo 2697 del codice civile (la norma che stabilisce che chiunque intenda far valere un diritto in tribunale ha l'obbligo di fornire le prove dei fatti che ne costituiscono il fondamento), ma contestava semplicemente la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. L’ordinanza della Cassazione ricorda infatti che “la parte ricorrente non lamenta, invero, un'inversione dell'onere della prova ma un'erronea valutazione del contenuto dei documenti depositati”, richiesta che si traduce in una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.

Secondo i giudici, il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova lettura delle "risultanze probatorie" già esaminate dai giudici tributari, operazione che non rientra nei poteri della Suprema Corte. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato integralmente rigettato.

FRP/Agipro
 

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