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Ultimo aggiornamento il 23/02/2026 alle ore 20:33

Attualità e Politica

23/02/2026 | 17:53

Tassa 500 milioni, Tar Lazio respinge ricorsi di gestori slot: “Legittimo il decreto Adm”

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Tassa 500 milioni Tar Lazio respinge ricorsi di gestori slot: “Legittimo il decreto Adm”

ROMA - Il Tar Lazio - respingendo una serie di ricorsi di società che gestiscono slot machine - ha confermato la legittimità del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che regolava la distribuzione dei pagamenti del contributo straordinario da 500 milioni di euro previsto dalla Legge di Stabilità del 2015 (Governo Renzi) per il settore degli apparecchi da gioco. Il contributo era stato richiesto ai concessionari di slot machine, con l’obiettivo di riequilibrare la situazione economica del settore. Adm aveva suddiviso il pagamento del contributo fra i vari concessionari degli apparecchi in base al numero di slot machine e Videolottery collegate fino al 2014. Successivamente il peso economico si è riversato sui gestori e sugli altri operatori della filiera, in base ai rapporti contrattuali con i concessionari. I gestori delle slot machine contestavano la distribuzione dei pagamenti regolata solo sul principio del numero di apparecchi, mettendo sullo stesso piano slot e Vlt senza contare quanti ricavi effettivamente producessero. 

Il Tribunale Amministrativo ha respinto le istanze delle società ricorrenti. Secondo i giudici, la Legge di Stabilità aveva dato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di effettuare una ricognizione degli apparecchi da gioco e di determinare la ripartizione del contributo, ma non consentiva una distinzione tra le diverse tipologie di apparecchi. Pertanto, il decreto impugnato era conforme alla legge. Il Tar Lazio ha infatti precisato che: "La legge, pertanto, se da un lato imponeva all’Agenzia di effettuare la ricognizione numerica per entrambe le tipologie di apparecchi in carico ai vari soggetti, al contempo non autorizzava l’Agenzia ad attribuire un carico di incidenza differenziato fra Awp e Vlt, dovendo il prelievo (ergo i 500 milioni di euro) essere distribuito fra i concessionari in proporzione al numero di apparecchi."

Infine, il Tribunale ha rigettato anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti, ritenendo che la normativa non violasse i principi costituzionali in materia di capacità contributiva, uguaglianza e libera iniziativa economica. La Corte ha sottolineato che, non trattandosi di un’imposta diretta sul reddito, ma di un prelievo straordinario (limitato al 2015), "il legislatore aveva ampio margine di discrezionalità nel determinare il presupposto e il quantum del tributo.”
Per quanto riguarda invece le richieste economiche dei concessionari, il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto non rientrano nella "sfera di potere dell'Amministrazione pubblica" e del "processo amministrativo". Si tratta di questioni economiche tra soggetti privati di competenza dei giudici ordinari.

FRP/Agipro

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