Attualità e Politica
26/08/2019 | 12:42
26/08/2019 | 12:42
ROMA - Il titolo di "operatore di gioco" non è un'esclusiva dei concessionari, ma è applicabile a chiunque eserciti un'attività legata al gioco. Così il Tar Lazio nella sentenza che accoglie il ricorso presentato dalla società Goal & Gaming contro l'esclusione dalla gara per le concessioni online, disposta dall'Agenzia Dogane e Monopoli. La Goal & Gaming - rappresentata dall'avvocato Matilde Tariciotti, partner di Gtea, e l’avvocato Andrea Meneghello - aveva chiesto "in prestito" a un'altra società, la Pragma Srl, i requisiti per la partecipazione alla gara. Nella loro valutazione, però, i Monopoli non hanno riconosciuto alla Pragma lo status di operatore. Secondo l'Agenzia non è sufficiente gestire una sala autorizzata: l'Amministrazione «ha ritenuto che la possibilità di concorrere sia riservata ai soli concessionari, e non invece agli altri soggetti che operano nell’ambito della filiera del gioco, tra i quali i gestori di sale». Il riferimento nel bando di gara all’eventuale titolarità di una «autorizzazione o altro titolo abilitativo» avrebbe solo lo scopo, secondo i Monopoli, di consentire la partecipazione di operatori non italiani. Il Tar conferma però la tesi di Goal & Gaming, secondo cui «nessun elemento testuale o sistematico può indurre a ritenere che le previsioni della lex specialis di gara rechino la limitazione prospettata dall’Agenzia». Le diverse tipologie di titoli (concessione, autorizzazione, altro titolo abilitativo) «sono semplicemente giustapposte l’una all’altra», scrive il Collegio della Seconda sezione, «senza che sia minimamente evincibile che l’unica tra di esse ritenuta utile, per gli operatori italiani, sia la concessione». Il bando prevedeva che i candidati esercitassero almeno una tipologia di gioco tra quelle incluse nel portafoglio dell'Agenzia. «Al riguardo - continua il Tar - non può dubitarsi che i gestori di sala siano operatori che “esercitano una tipologia di gioco”, trattandosi di soggetti incaricati della raccolta di gioco in forza di un contratto stipulato con il concessionari». Non è quindi «ragionevolmente sostenibile» che i gestori di sala, che svolgono l’attività di raccolta per conto di un concessionario, «debbano essere considerati quali soggetti attivi “in settori diversi dal gioco”, essendo proprio il gioco l’ambito nel quale questi operatori esercitano la loro attività economica». LL/Agipro
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