Attualità e Politica
16/04/2021 | 14:53
16/04/2021 | 14:53
ROMA - I bookmaker esteri esclusi in maniera illegittima dalle gare per le concessioni scommesse non sono perseguibili penalmente, tuttavia tali operatori devono sottostare al distanziometro istituito per le sale autorizzate. La Prima sezione consultiva del Consiglio di Stato si esprime così nel parere che boccia il ricorso straordinario di un centro collegato a un bookmaker estero privo di concessione. Il caso riguarda il distanziometro del Comune di Bologna, che prevede la chiusura delle sale giochi che non rispettano la distanza minima (500 metri) dai luoghi sensibili. Il Collegio conferma innanzitutto la legittimità della misura, uno degli strumenti di prevenzione della ludopatia, rilevando l'eccessiva vicinanza del centro a una chiesa. La società ricorrente aveva inoltre contestato la chiusura sulla base del decreto fiscale del 2019 - che ha prorogato la validità delle concessioni scommesse fino alla nuova gara - e sulla delibera della Giunta regionale, sempre del 2019, che aveva concesso la permanenza delle attività "fuori norma" fino alla scadenza delle concessioni.
I giudici rilevano però che il punto di raccolta in questione «è privo di concessione» e «non risulta neppure avere aderito alla procedura di regolarizzazione» prevista nella manovra 2015 per i bookmaker esteri. I provvedimenti invece non prevedono «alcuna proroga per i centri di raccolta delle scommesse che non siano titolari di concessione o non risultino essere stati regolarizzati». Né possono essere invocate le pronunce con cui la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato la discriminazione dei bookmaker che non avevano avuto la possibilità di partecipare alle gare. La Corte Ue si era espressa sull'applicabilità delle sanzioni penali, mentre in questo caso si parla di norme amministrative locali che vietano l'attività vicino a luoghi sensibili. «Non è possibile, pertanto, desumere il principio secondo il quale l’attività svolta in assenza di concessione è equiparabile a quella esercitata sulla base del titolo concessorio previsto dalla normativa nazionale» o a quella di società che hanno regolarizzato la propria posizione tramite la sanatoria del 2015. L'eventuale discriminazione del bookmaker non implica che questo «debba essere considerato a tutti gli effetti (e, dunque, possa agire) come un soggetto concessionario, abilitato all’esercizio dell’attività in una posizione del tutto corrispondente a quella di chi sia munito del titolo concessorio».
LL/Agipro
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