Attualità e Politica
14/01/2020 | 10:27
14/01/2020 | 10:27
ROMA - Saranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a stabilire se i gestori di slot machine commettono il reato di peculato quando non versano il prelievo unico erariale dovuto sull'importo delle giocate. A stabilirlo sono stati i giudici della Sesta sezione penale, per i quali occorre risolvere il contrasto insorto tra due decisioni della stessa sezione. L'ordinanza pubblicata oggi arriva dopo ricorso di un gestore condannato per peculato dalla Corte di Appello di Roma, dopo l'appropriazione di 402mila euro dovuto di Preu e di 23mila euro di compenso al concessionario. «Si rileva nella giurisprudenza di legittimità l'esistenza di un contrasto tra due opposti orientamenti interpretativi per la cui definizione si impone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite», scrive il Collegio.
Nel primo orientamento rilevato, il gestore è un «incaricato di pubblico servizio» poiché contrattualizzato da un concessionario, agente contabile a tutti gli effetti. In questo senso il ruolo del gestore è «funzionale alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate» e se manca di versare il Preu commette il reato di peculato.
Secondo il secondo orientamento, invece, una simile condotta «non integra il reato di peculato, ma, semmai, quello di truffa aggravata ai danni dello Stato». In questo caso la Sesta sezione penale ha precisato che il denaro incassato con le giocate «deve ritenersi non immediatamente di proprietà dell'erario, bensì interamente della società che dispone del congegno da gioco». Tale interpretazione afferma che il denaro percepito «costituisce il ricavo di un'attività commerciale, legittimamente o illegittimamente svolta, sulla «quale è parametrata l'obbligazione tributaria».
La diversità degli orientamenti impone dunque il rinvio del ricorso alle Sezioni Unite, «perché risolvano il segnalato contrasto e stabiliscano "se l'omesso versamento del prelievo unico erariale (PREU), dovuto sull'importo delle giocate al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di peculato». LL/Agipro
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