Attualità e Politica
08/03/2017 | 12:56
08/03/2017 | 12:56
ROMA - Le tabaccherie non sono equiparabili “a tutti gli effetti alle altre attività economiche”: costituiscono un servizio “in regime di monopolio pubblico” e non possono essere considerate alla pari con altre attività economiche che vengono regolamentate dai Comuni. È con questa motivazione che il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai contro il regolamento del comune di Bergamo che impone ai gestori di sospendere le attività legate al gioco - compresi il 10 e Lotto e il Gratta e Vinci - dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Nella sentenza pubblicata oggi, con la quale i giudici amministrativi annullano l’ordinanza comunale, viene accolta la tesi della Federazione sulla particolarità dell’attività concessoria: “le rivendite di tabacchi non possono qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività economiche”, ricordano i giudici nella sentenza. “Rispetto ad esse non può, quindi, trovare spazio e riconoscimento la potestà regolamentare comunale”. Bocciata, dunque, la difesa del Comune, che sosteneva come il diverso regime autorizzatorio non fosse significativo per l’applicazione del regolamento: “L’autorizzazione conseguente alla concessione dell’esercizio delle attività in regime di monopolio non appare suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco, in quanto il suo potere regolatorio incontra specificamente il limite dell’esclusione di tali attività da esso”.
Il Tar sottolinea poi come 10 e Lotto e Gratta e Vinci “non sarebbero accomunabili” agli altri giochi inclusi nel regolamento comunale: “Slot machine e videolottery appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana”, e inoltre “ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente)”. Ne deriva, dunque, “la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare”. Il Tar accoglie quindi l’atto impugnato “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare”. LL/Agipro
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