Attualità e Politica
30/08/2022 | 08:45
30/08/2022 | 08:45
ROMA - I concessionari di scommesse, «alla luce di quanto previsto nella convenzione accessoria alla concessione» sono obbligati ad «l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera». A scriverlo è il Consiglio di Stato nella sentenza che respinge l'appello presentato da un operatore, sanzionato con una multa di circa 46mila euro «per la violazione del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate e del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza». I giudici di Palazzo Spada confermano così la decisione in primo grado del Tar Lazio, che aveva evidenziato «lo svolgimento della raccolta del gioco non semplicemente online, come previsto dalla concessione, bensì anche attraverso canali e modalità diverse e non consentite, ossia mettendo a disposizione dei giocatori, presso appositi locali, apparecchiature informatiche dotate di collegamento telematico per l’accesso al sito della concessionaria, ovvero svolgendo attività di intermediazione nella raccolta del gioco». Sempre il Tar aveva escluso che la società ricorrente non fosse in grado di vigilare sugli esercenti a cui erano state contestate tali condotte e aveva ricordato gli obblighi di vigilanza previsti dalla convenzione di concessione. Non era stato sufficiente per i giudici il fatto che la società avesse successivamente risolto i contratti con gli esercenti che avevano violato le regole. Anche il Consiglio di Stato ribadisce che «le concessioni in materia di giochi contengono disposizioni analitiche e rigorose che trovano il loro fondamento proprio nella relativa facilità con la quale potrebbero essere messe in atto condotte elusive». Il ricorso della società presenta inoltre «profili di contraddizione nelle argomentazioni difensive», visto che da una parte nega che siano stati realizzati illeciti, dall'altro lato evidenzia la risoluzione del rapporto con gli stessi. «Appare invero provata la violazione, da parte dell’appellante, del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate, nonché del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza, non addebitabili unicamente ai gestori dei locali», scrivono ancora i giudici. Non è quindi contestabile «la sussistenza dell'obbligo, a carico della concessionaria, di assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera, determinandosi in capo a questa la piena responsabilità del comportamento di tali soggetti» che non viene attenuata dalla successiva risoluzione dei contratti.
LL/Agipro
Foto credits Michael Coghlan/Flickr/CC BY-SA 2.0
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