Attualità e Politica
08/02/2023 | 13:05
08/02/2023 | 13:05
ROMA - La società che subentra nella gestione di una sala scommesse deve rispettare il "distanziometro" previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia, poiché i contratti tra concessionario ed esercente hanno carattere personale. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso del gestore di una sala giochi di Cervignano del Friuli (UD), che si era visto negare il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta di gioco e scommesse dalla Questura di Udine, e successivamente respingere un primo ricorso al Tar del Friuli. La società ricorrente era subentrata a quella precedente nella gestione dell'esercizio, ma ha sostenuto di poter ereditare i legami con il concessionario dalla società uscente, senza la stipula di un nuovo contratto. I giudici hanno però sottolineato che, secondo la legge regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di gioco, “per il solo utilizzo di apparecchi per il gioco lecito è ammessa la stipula di un nuovo contratto stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività” e che la stipulazione di un nuovo contratto o il rinnovo del precedente sono equiparabili all'installazione di nuovi apparecchi, per cui è necessaria la distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili. Palazzo Spada ha poi sottolineato che, secondo il codice civile “l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” e che, in questo caso, i contratti avessero carattere personale poiché “nell’individuare con la nota in parola l’interlocutore cui affidare l’incarico di raccogliere per proprio conto le giocate, la concessionaria abbia riconosciuto di aver fatto una prudente e attenta valutazione delle capacità e della affidabilità del partner sia sul piano personale, che sul piano imprenditoriale e gestionale”. Per questo è stato confermato il diniego di rilascio della licenza.
RED/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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