Attualità e Politica
18/09/2023 | 14:38
18/09/2023 | 14:38
ROMA – Una sala giochi non può svolgere attività di intermediazione per un bookmaker sprovvisto di concessione per operare in Italia, a maggior ragione se sprovvisto della licenza di polizia per effettuare la raccolta di gioco e scommesse. Lo ha ribadito la Cassazione, respingendo il ricorso dell'amministratore della società che gestisce l'esercizio e confermando la sentenza del Tribunale di Perugia. Nella sala, infatti, si raccoglievano scommesse tramite un computer per un bookmaker maltese sprovvisto di concessione italiana. I giudici della Corte Suprema hanno affermato che già in sede di merito era stato confermato quanto rinvenuto durante i controlli della Guarda di Finanza: le Fiamme Gialle, si legge nella sentenza, avevano infatti trovato “i pc, le stampanti per il rilascio delle ricevute di gioco, i block notes manoscritti con annotazioni varie sulle scommesse di calcio, ricevute relative alle scommesse sulle corse virtuali dei cani, alle scommesse su eventi reali e virtuali ,di calcio, un cassetto denominato "cassa scommesse" contenente diverso denaro in contanti, un cassetto denominato "cassa scommesse virtual games" contenente diverso denaro in contanti, e altro”. La prova dell'illecita intermediazione è stata raggiunta “con adeguato apprezzamento delle fonti di prova e degli esiti investigativi dei verbalizzanti da cui è emersa, come detto, l'esistenza di una complessa organizzazione con predisposizione di postazioni connesse alla rete internet e di stampanti per le ricevute di gioco”. Quanto alla possibile depenalizzazione in seguito alla sanatoria del 2015, la Cassazione ha spiegato che “solo l'adesione, da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla speciale procedura di regolarizzazione, è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato”. Per questo la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Perugia.
GM/Agipro
Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I
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