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Ultimo aggiornamento il 20/04/2026 alle ore 16:40

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20/04/2026 | 15:30

Agenzia di scommesse a Cagliari, Tar Sardegna conferma la revoca della licenza: "Gestore non ha il requisito di affidabilità”

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Agenzia di scommesse a Cagliari Tar Sardegna conferma la revoca della licenza: Gestore non ha il requisito di affidabilità”

ROMA - Il Tar Sardegna ha definito legittimo il provvedimento della Questura di Cagliari con cui è stata revocata l’autorizzazione per la raccolta delle scommesse. E’ stato dunque respinto il ricorso presentato dal titolare del centro. 
Il caso fa riferimento al rilascio della licenza di pubblica sicurezza avvenuto nel 2015 e successivamente rinnovato nel 2019. Negli anni successivi, tuttavia, il gestore del centro scommesse è stato coinvolto in un procedimento penale per associazione per delinquere ed esercizio abusivo dell’attività di scommesse, relativo a fatti risalenti al 2014.

Il processo penale si è concluso nel 2025 con una dichiarazione di "prescrizione dei reati". Nonostante ciò, nella motivazione della sentenza è stato evidenziato che sussisteva “un quadro indiziario gravissimo che non conclude per l'innocenza degli imputati”, elemento ritenuto decisivo dalla Questura al fine di valutare l'affidabilità del ricorrente. 

Già nel 2021 era stato avviato un primo procedimento amministrativo, poi archiviato, mentre un nuovo procedimento è stato avviato in un secondo momento, a seguito del giudizio penale dal quale è derivata la decisione della Questura di Cagliari.
Nel ricorso, il ricorrente aveva contestato la legittimità dell’atto, sostenendo che l’amministrazione avrebbe effettuato un “richiamo acritico” della sentenza penale, trascurando "elementi favorevoli", e che le condotte contestate, risalenti nel tempo, erano già state valutate senza conseguenze nei precedenti procedimenti.

Il Tribunale Amministrativo ha però respinto tale motivazione, ribadendo "l’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza" e il principio del “massimo rigore” nella valutazione dell’affidabilità degli operatori del settore.
Secondo il Collegio, infatti, i fatti contestati – pur in assenza di una condanna definitiva – restano di "particolare gravità" e direttamente collegati all’attività di raccolta delle scommesse, rendendo non irragionevole la valutazione di una “pericolosità sociale specifica”.
I giudici amministrativi hanno inoltre escluso qualsiasi contraddizione con il precedente rilascio e rinnovo della licenza, osservando che, all’epoca, gli elementi emersi nel procedimento penale non erano ancora stati sottoposti a un effettivo vaglio giurisdizionale.

FRP/Agipro
 

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