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Ultimo aggiornamento il 30/03/2026 alle ore 18:20

Attualità e Politica

30/03/2026 | 17:20

Imposta scommesse, la Cassazione conferma accertamento Adm per un’agenzia estera: “Modalità di calcolo corretta"

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Imposta scommesse la Cassazione conferma accertamento Adm per un’agenzia estera: “Modalità di calcolo corretta

ROMA - La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del titolare di un’agenzia di scommesse in provincia di Milano. Il gestore raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. L’avviso - relativo al mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015 - aveva determinato un totale dovuto di oltre 436mila euro, calcolata sulla raccolta media provinciale e triplicata ai sensi della normativa vigente.

Il contribuente aveva contestato l’avviso di accertamento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che aveva rigettato il ricorso. Successivamente il titolare del centro aveva proposto appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva confermato la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva chiarito che “l’ufficio, a fronte dell’omesso collegamento al totalizzatore nazionale, ha determinato l’imposta dovuta in modo induttivo, avvalendosi degli elementi in suo possesso, procedendo anche alla maggiorazione del triplo, prevista specificatamente nel caso di omesso collegamento”.

In Cassazione, il contribuente ha contestato la violazione di varie norme procedurali e costituzionali, sostenendo che l’appello fosse stato rigettato sulla base di “questioni estranee ai motivi di impugnazione”. La Corte di Cassazione ha però ritenuto i motivi di ricorso infondati, osservando che la sentenza impugnata “si è pronunciata espressamente sui motivi d’appello, incentrati sulle modalità di determinazione del quantum della pretesa avanzata dall’ufficio doganale e, quindi, sull’applicabilità della specifica disciplina legislativa in materia e la compatibilità della stessa con i principi costituzionali”.

Sul tema delle sanzioni, è stato ribadito che le violazioni tributarie consistenti nel tardivo o omesso versamento dell’imposta già determinata non sono soggette a cumulo giuridico, “essendo ciascuna sanzione autonoma e proporzionale”.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento giurisprudenziale sulla "determinazione induttiva" dell’imposta unica sulle scommesse e sulla correttezza delle modalità di calcolo applicabili ai centri non collegati al totalizzatore nazionale.

FRP/Agipro
 

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