Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 18/10/2025 alle ore 21:08

Attualità e Politica

11/09/2025 | 10:15

Alessandria, Tar Piemonte sospende il no della Questura: via libera al riesame della licenza per una sala giochi

facebook twitter pinterest
Alessandria Tar Piemonte sospende il no della Questura: via libera al riesame della licenza per una sala giochi

ROMA - Il Tar Piemonte riapre una sala giochi ad Alessandria, dopo aver accolto la richiesta cautelare di un imprenditore - difeso dall’avvocato Luca Giacobbe - che aveva chiesto la sospensione di un provvedimento della Questura con il quale si negava l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito tramite videolottery (Vlt). Il Tribunale ha riscontrato un “rischio economico sproporzionato” derivato dalla chiusura dell’attività.

La causa fa riferimento ad una cessione d’azienda tra privati, in cui l’imprenditore ricorrente avrebbe dovuto subentrare nella gestione di un’attività già autorizzata negli stessi locali. Tuttavia, la Questura di Alessandria aveva respinto la richiesta, ritenendo che la presenza nel contratto di una “clausola sospensiva” – che subordinava il trasferimento dell’attività solo dopo l’ottenimento della licenza – impedisse di configurare la cessione dell’esercizio come un subentro, ma piuttosto come “nuova apertura”. Il ché avrebbe comportato l’applicazione di norme più restrittive, come ad esempio quelle sulle distanze dai luoghi sensibili previste dalla legge regionale.

Il Tar Piemonte, tuttavia, ha ritenuto che la clausola sospensiva risponde anche ad una logica di tutela economica delle parti e che, da sola, non può giustificare il rigetto automatico della domanda da parte della Questura. Infatti si legge nell’ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo: “Imporre l’eliminazione della condizione sospensiva equivarrebbe a costringere il privato ad assumersi un rischio economico sproporzionato, con la possibilità concreta di perdere l’intero investimento”.
In definitiva, la decisione del Tar sospende l’efficacia del provvedimento della Questura e ordina all’Amministrazione di riaprire il procedimento e riesaminare l’istanza attraverso le nuove indicazioni fornite dal giudice. In particolare, la Questura potrà richiedere al ricorrente eventuali integrazioni documentali, anche in relazione al termine di 180 giorni previsto nel contratto per l’applicazione della condizione sospensiva, che potrebbe essere nel frattempo scaduto.
L’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso è stata fissata per il prossimo 18 marzo 2026.

FRP/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password