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Ultimo aggiornamento il 17/08/2026 alle ore 15:30

Attualità e Politica

17/08/2026 | 14:55

Biancavilla (CT), scommesse in un internet point, la Cassazione conferma la condanna: “Intermediazione e raccolta illecita”

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Biancavilla (CT) scommesse in un internet point la Cassazione conferma la condanna: “Intermediazione e raccolta illecita”

ROMA - La Corte di Cassazione - dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal titolare di un internet point - ha confermato la condanna per esercizio abusivo di raccolta di scommesse. La vicenda riguarda un’attività svolta a Biancavilla, in provincia di Catania, all’interno di un locale collegato ad un operatore estero senza concessione.

La decisione è arrivata dopo due precedenti gradi di giudizio: il Tribunale di Catania, con sentenza del 7 ottobre 2019, aveva riconosciuto la colpevolezza del ricorrente, mentre la Corte d’appello di Catania, il 15 settembre 2025, aveva confermato la condanna, concedendo i doppi benefici di legge e subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività. Contro quest’ultima decisione la difesa aveva presentato ricorso in Cassazione.

Il punto centrale della vicenda è l’attività di raccolta e trasmissione telematica di scommesse, svolta senza la concessione necessaria e senza la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Il ricorrente aveva sostenuto che nel locale non venissero effettivamente raccolte scommesse, ma che fossero semplicemente messe a disposizione dei clienti apparecchiature informatiche per navigare liberamente su internet. Secondo questa ricostruzione, dunque, il titolare dell’internet point avrebbe svolto una funzione di semplice collegamento telematico, senza organizzare direttamente la raccolta delle giocate.
La Cassazione, però, ha escluso questa possibilità sulla base degli elementi trovati nel locale. I giudici hanno richiamato la presenza di un front office con computer e stampante, di una postazione telematica collegata al sito di scommesse. Nel periodo compreso tra il 1° e il 7 marzo 2018 risultavano 2.131 schedine per un valore complessivo di 5.227 euro.

A ciò si aggiungeva l’utilizzo di un conto gioco ritenuto riconducibile allo stesso titolare dell’esercizio. Gli investigatori avevano inoltre trovato numerose ricevute nel cestino del front office e una cassetta contenente denaro contante.
Per la Suprema Corte, questi elementi dimostravano che non si trattava della semplice messa a disposizione di un computer. La sentenza parla infatti di un’attività di “intermediazione e raccolta diretta delle scommesse”, svolta dall’operatore.
La Cassazione richiama anche il principio secondo cui, quando il gestore di un centro italiano mette a disposizione dei clienti il proprio conto di gioco, “il suo legame con detto bookmaker diviene irrilevante”, configurandosi una situazione di esercizio illecito della raccolta di scommesse.

La difesa aveva presentato dieci motivi di ricorso, contestando, tra l’altro, la ricostruzione dell’attività, la sussistenza del reato, l’elemento soggettivo, l’utilizzabilità di alcune dichiarazioni, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e le modalità con cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena. La Cassazione li ha dichiarati tutti inammissibili.
In particolare, i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello, secondo la quale il ricorrente non si era limitato a fornire una connessione internet, ma aveva organizzato un’attività destinata alla raccolta delle scommesse. La Corte ha inoltre ricordato che la normativa italiana richiede, per l’esercizio della raccolta e gestione delle scommesse, sia il necessario titolo concessorio sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza. La mancanza della licenza, unita all’attività concretamente accertata, è risultata quindi determinante.

FRP/Agipro
 

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