Attualità e Politica
17/08/2026 | 15:05
17/08/2026 | 15:05
ROMA - Il Tar Toscana conferma la legittimità della revoca della licenza di pubblica sicurezza per una sala videolottery (Vlt) di Prato, dopo la modifica dell'accesso ai locali senza una specifica comunicazione alla Questura e senza la preventiva verifica della sorvegliabilità.
La decisione riguarda due ricorsi, successivamente riuniti, relativi alla revoca della licenza e al diniego della richiesta di voltura dell’autorizzazione. La vicenda fa riferimento ad un esercizio commerciale autorizzato dal 2010 alla raccolta del gioco attraverso apparecchi Vlt nei locali di Viale Galileo Galilei a Prato. Nel luglio 2025 era stata presentata alla Questura una richiesta di voltura della licenza, per subentro nell’attività. Nel corso del sopralluogo effettuato per verificare la sorvegliabilità dei locali, l'amministrazione aveva però accertato che l'ingresso indicato nel titolo autorizzativo era stato chiuso e che la sala risultava accessibile attraverso un diverso ingresso.
La società interessata aveva sostenuto che il secondo ingresso fosse già esistente e che la modifica fosse stata comunque rappresentata nella documentazione trasmessa alla Questura. Il Tar non ha però ritenuto sufficiente tale documentazione. Secondo i giudici, infatti, l'elaborato grafico “non evidenziava lo spostamento dell’ingresso” in maniera tale da consentire all'amministrazione di individuarlo con certezza. Mancava inoltre una specifica indicazione testuale della variazione.
Per il Collegio, una comunicazione esplicita avrebbe rappresentato una condotta di “minima esigibilità nei confronti della società”, considerati anche i principi di "correttezza e buona fede" nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione. La Questura, invece, aveva appreso della modifica soltanto nel corso del sopralluogo. Non è stata ritenuta decisiva neppure la circostanza che il secondo ingresso fosse già materialmente esistente. La licenza, infatti, individuava espressamente i locali di Viale Galilei e, secondo il Tribunale amministrativo, “l'unico accesso menzionato, e dunque consentito, nel titolo autorizzativo, era quello di Viale Galilei”.
La modifica dell'accesso assume particolare rilievo perché incide sulla sorvegliabilità della sala, requisito necessario per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Il Tar ricorda che tale requisito riguarda la concreta possibilità di controllare il flusso delle persone all'interno dei locali, anche per impedire l'accesso dei minori agli apparecchi che erogano vincite in denaro.
Proprio per questo, secondo i giudici, lo spostamento dell'ingresso avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto alla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza. La modifica riguardava infatti un elemento “in assenza del cui accertamento da parte della Pubblica Amministrazione la licenza non avrebbe potuto essere rilasciata”.
Il Tar ha ritenuto adeguatamente motivata anche la scelta della Questura di procedere con la revoca anziché con una semplice sospensione. La pubblica amministrazione aveva infatti collegato la gravità della condotta alla "compromissione della sorvegliabilità" e al rapporto fiduciario con il gestore.
La sentenza sottolinea che le licenze di pubblica sicurezza sono “strettamente e indissolubilmente vincolate all'ubicazione e allo stato dei luoghi in cui l'attività viene esercitata”. Di conseguenza, una modifica sostanziale dei locali che incida sulle condizioni valutate al momento del rilascio del titolo non può essere effettuata autonomamente.
Confermando la revoca, il Tar ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso relativo alla richiesta di voltura. Una volta venuta meno la licenza originaria, infatti, non esisteva più un titolo efficace da trasferire.
FRP/Agipro
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