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Ultimo aggiornamento il 23/04/2026 alle ore 16:30

Attualità e Politica

23/04/2026 | 15:15

Bingo, Tar Lazio boccia il canone autodeterminato da un concessionario: “Richieste Adm legittime, possibile incassare la fideiussione”

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Bingo Tar Lazio boccia il canone autodeterminato da un concessionario: “Richieste Adm legittime possibile incassare la fideiussione”

ROMA - Il Tar Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata da un concessionario del gioco del Bingo, confermando la legittimità - in questa fase - sia della determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’indennità provvisoria per il canone di concessione, sia dell’“escussione della polizza fideiussoria” (cioè l’attivazione della garanzia bancaria o assicurativa per recuperare le somme non pagate) per il mancato pagamento integrale del canone.

La causa riguarda la determinazione con cui l’Agenzia ha fissato, in via provvisoria, un canone mensile pari a 2.800 euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. La società ricorrente ha contestato tale importo, ritenendolo eccessivo, e ha deciso di “corrispondere unilateralmente” una somma inferiore, pari a 1.100 euro, per il mese di gennaio 2026.
Nella motivazione, il Tribunale ha ritenuto che, in questa fase preliminare, non emergano profili di illegittimità nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione.

Il Collegio ha evidenziato che si tratta di una determinazione “che, oltre ad assumere un carattere meramente provvisorio, ha individuato l’indennità di concessione in misura pari all’importo originariamente considerato dal legislatore”, richiamando i criteri già fissati dalla normativa del settore.

Secondo il Tar, la società (Coral S.r.l) non può decidere da sola di pagare un importo diverso dal canone solo perché lo ha contestato in tribunale. Un comportamento del genere rischierebbe infatti di compromettere il corretto svolgimento del rapporto di concessione e di danneggiare l’interesse pubblico legato alla raccolta del gioco del Bingo. Versare meno di quanto richiesto significherebbe trattenere somme che, almeno a prima vista, appaiono corrette e giustificate, anche tenendo conto dell’equilibrio tra gli interessi delle parti e della complessità delle verifiche che Adm sta ancora conducendo.

Il Tribunale ha ritenuto legittima anche l’escussione della garanzia fideiussoria da parte dell’Agenzia, sottolineando la funzione di tutela del credito pubblico che tale strumento svolge.
Secondo il Collegio, la scelta dell’Agenzia si colloca in un contesto di bilanciamento degli interessi e di “gestione provvisoria del rapporto concessorio”, ancora oggetto di approfondimento istruttorio.
Il Tar ha inoltre escluso la presenza di un "danno grave e irreparabile" tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti. In particolare, i giudici hanno osservato che l’escussione è stata solo parziale e che la società non ha dimostrato " pregiudizio concreto e immediato", anche sotto il profilo economico.

FRP/Agipro
 

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