Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 12/05/2026 alle ore 18:00

Attualità e Politica

12/05/2026 | 17:25

Canone Bingo, Tar Lazio legittima la richiesta di 2.800 euro: “Misura provvisoria che garantisce rapporto concessorio con l’Agenzia delle Dogane”

facebook twitter pinterest
Canone Bingo Tar Lazio legittima la richiesta di 2.800 euro: “Misura provvisoria che garantisce rapporto concessorio con l’Agenzia delle Dogane”

ROMA – Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un concessionario del gioco del Bingo contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la legittimità del canone provvisorio da 2.800 euro mensili fissato dall’amministrazione per le concessioni.
La vicenda nasce dalla sentenza del dicembre 2025, con cui lo stesso Tribunale aveva annullato la proroga automatica delle concessioni, imponendo ad Adm di rideterminare il "rapporto economico tra Stato e concessionari" sulla base di criteri più articolati, tra cui fatturati, vantaggi economici derivanti dalla concessione, sacrifici imposti agli operatori ed equilibrio complessivo del rapporto.

Nel ricorso, la società contestava la successiva determinazione del 9 dicembre 2025, che ha fissato un canone uniforme di 2.800 euro mensili per il periodo 2025-2026, ritenendola una misura “rigida e forfetaria” e “discriminatoria”, in quanto applicata senza distinzione tra operatori di diverse dimensioni. Come si legge nella sentenza, “la società ricorrente non contesta l’entità dell’indennità, bensì la sua previsione in misura uniforme e uguale per tutti gli operatori economici, lamentandone il carattere discriminatorio in quanto vantaggioso per gli esercenti di maggiori dimensioni”.

Il Tar ha però escluso la violazione del vincolo derivante dalla precedente pronuncia, chiarendo che l’amministrazione poteva adottare anche misure provvisorie. Nella decisione si legge infatti che Adm deve rideterminarsi “con provvedimenti discrezionali anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria”. La misura, aggiunge il Tribunale, è uniforme proprio perché “provvisoria” e destinata a evitare che il rapporto resti privo di regolazione in attesa della definizione definitiva.
I giudici hanno inoltre sottolineato che, in questa fase, l’amministrazione non dispone ancora degli elementi necessari per differenziare le indennità tra operatori e che il rapporto concessorio non può restare senza corrispettivo economico.

Richiamando anche i principi della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Tar ha ricordato che l’illegittimità della proroga non esonera gli operatori dal versamento di un’indennità, necessaria per evitare un indebito vantaggio economico derivante dall’attività svolta anche in assenza di una proroga legittima.

FRP/Agipro

Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando quihttps://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password