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Ultimo aggiornamento il 18/02/2026 alle ore 13:55

Attualità e Politica

18/02/2026 | 12:00

Canone concessione bingo, stop del Tar Lazio alla prima rata 2026: “Decisione indispensabile per evitare possibili sanzioni”

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Canone concessione bingo stop del Tar Lazio alla prima rata 2026: “Decisione indispensabile per evitare possibili sanzioni”

ROMA - Il Tar Lazio ha sospeso l’obbligo di pagamento della prima rata - da 54mila euro - relativa al canone annuo di concessione per altre quattro società (Jackpotalto, General Quality Service, Play Sud e City) attive nel settore bingo. Con questa misura, inoltre, il Tribunale Amministrativo ha sospeso – in sede cautelare – gli effetti della determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva limitato l’applicazione dell’indennità mensile provvisoria di 2.800 euro ai soli concessionari del bingo che avevano già promosso specifici ricorsi. In tal senso, infatti, il Tribunale precisa che “in questa fase sommaria, gli effetti della precedente sentenza in cui si annulla la proroga tecnica, devono essere estesi anche ai soggetti che non avevano partecipato a quel giudizio, in ragione della natura generale dell’atto annullato”.

In particolare, nel caso di Jackpotalto, deciso con ordinanza collegiale, il Tribunale Amministrativo ha accolto l’istanza cautelare, fissando l’udienza di merito al 20 ottobre 2026. La società chiedeva l’applicazione dell’indennità di 2.800 euro mensili dal 1° gennaio 2025 e contestava l’obbligo di versamento del canone annuo di 108mila euro. Per il solo 2025 ha quantificato un credito di 74.400 euro, oltre agli interessi, quale differenza tra quanto versato e quanto ritenuto dovuto, secondo quanto prevede il regime dell’indennità provvisoria.

Per le altre società, il Tribunale è intervenuto con decreti monocratici, sospendendo in via d’urgenza il provvedimento per “evitare sanzioni legate al mancato pagamento della prima rata del canone annuo, pari a 54mila euro (su un totale annuo di 108mila euro), scaduta il 31 gennaio 2026”. Anche in questo caso i ricorrenti chiedono l’applicazione dell’indennità di 2.800 euro mensili dal 1° gennaio 2025, ma rivendicano inoltre il diritto al recupero delle somme versate in eccedenza dal luglio 2016, inizio del regime di proroga, fino a tutto il 2025.

Le attuali decisioni del Tar non definiscono ancora la controversia, ma segnano un passaggio rilevante nel contenzioso relativo al regime economico delle concessioni bingo. Il Tribunale ha infatti disposto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, precisando che la misura è adottata “in attesa della trattazione collegiale della questione”, fissata per il prossimo 9 marzo.

FRP/Agipro

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