Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 25/05/2026 alle ore 12:15

Attualità e Politica

25/05/2026 | 11:20

Catanzaro, Prelievo erariale evaso su slot manomesse: Cassazione conferma la responsabilità della società che gestisce gli apparecchi

facebook twitter pinterest
Catanzaro Prelievo erariale evaso su slot manomesse: Cassazione conferma la responsabilità della società che gestisce gli apparecchi

ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento "induttivo" del Prelievo Erariale Unico (Preu) nei confronti di una società operante nel settore della gestione di apparecchi da intrattenimento e di slot machine nella provincia di Catanzaro, rigettando integralmente il ricorso e consolidando l’impostazione già confermata dai giudici tributari.
La vicenda si lega a due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2017, emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva contestato alla società il mancato corretto versamento del Preu in relazione a tre apparecchi da gioco installati in esercizi commerciali. Secondo Adm, le slot machine risultavano “non collegate alla rete statale di raccolta del gioco" e non consentivano "la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni”, presupposto che legittima la "determinazione forfettaria" del tributo.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro aveva inizialmente respinto il ricorso della società. In secondo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva confermato la decisione, ritenendo decisivo il fatto che gli apparecchi fossero stati manomessi e non fossero in grado di trasmettere correttamente i dati di gioco al sistema centrale. Da ciò, secondo i giudici di merito, discendeva la legittimità della ricostruzione induttiva dell’imponibile. La Cassazione ha confermato integralmente questa impostazione.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la decisione di merito si fondava non solo sul collegamento alla rete, ma soprattutto sulla “manomissione degli apparecchi e sul mancato trasferimento dei dati di gioco al sistema centrale”. La manomissione degli apparecchi è stata accertata nel corso di accessi e verifiche effettuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso i locali della società. In particolare, dai controlli tecnici è emersa, come riportato nella sentenza, “una rimozione dei sigilli antimanomissione” su alcuni dispositivi e, soprattutto, una significativa discrepanza tra i dati interni e quelli trasmessi al sistema centrale. La Corte evidenzia infatti la “discrepanza tra i dati dei contatori memorizzati dalla scheda di gioco e quelli trasmessi dalla stessa al dispositivo di controllo". Secondo i giudici, tale incongruenza era sufficiente a dimostrare l’alterazione del funzionamento delle macchine e l’impossibilità di una corretta lettura delle somme giocate, presupposto che ha giustificato l’accertamento induttivo del Preu.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente legittimo il provvedimento di Adm, confermando che, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, la presenza di apparecchi manomessi o non in grado di trasmettere i dati consente la determinazione forfettaria del Preu.

FRP/Agipro

Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password