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Ultimo aggiornamento il 15/07/2025 alle ore 21:00

Attualità e Politica

15/07/2025 | 14:35

Cattolica (RN), Consiglio di Stato boccia distanze dai luoghi sensibili e riapre una sala giochi: “Danneggiata la libertà d'impresa”

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Cattolica (RN) Consiglio di Stato boccia distanze dai luoghi sensibili e riapre una sala giochi: “Danneggiata la libertà d'impresa”

ROMA – Il Consiglio di Stato boccia le distanze minime dai luoghi sensibili per le sale da gioco nel Comune di Cattolica, in provincia di Rimini, che limitano eccessivamente la libertà d'impresa e iniziativa economica. Accolto il ricorso di una società che gestisce una sala giochi a cui il Comune aveva intimato la chiusura perché troppo vicina a una chiesa. Non avrebbe quindi rispettato la distanza minima di 500 metri, stabilita dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna per il contrasto al gioco patologico.

La società si era appellata al Tar dell'Emilia-Romagna che però aveva respinto la richiesta, non rilevando alcun effetto espulsivo nella mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Cattolica. Il Tribunale amministrativo aveva inoltre considerato la richiesta di trasferimento della sala giochi nel vicino Comune di Misano come un motivo di carenza d'interesse per il ricorso. 

I giudici di Palazzo Spada hanno disposto una verifica ulteriore sulla mappatura del Comune di Cattolica, che ha rilevato, si legge nella sentenza, “una compressione significativa delle possibilità e alternative di localizzazione urbanistica per le funzioni del gioco lecito, rispetto alle dimensioni del territorio comunale”. “Le aree potenzialmente ospitali per le funzioni del gioco lecito – aggiunge il Collegio –  ammontano infatti allo 0,004% del territorio comunale”. Una delocalizzazione sarebbe quindi sostanzialmente impossibile, vista la “disponibilità urbanistica talmente esigua”.

Per quanto riguarda la richiesta di trasferimento dell'attività nel Comune di Misano, questa non può essere considerata, secondo il Consiglio di Stato, carenza d'interesse poiché non “è dipesa, non da una scelta spontanea della società, ma dalla necessità (obbligo) di individuare un sito idoneo per proseguire l’attività commerciale al fine di garantire il reddito di impresa, la continuità aziendale e i livelli occupazionali”. Una scelta che non è incompatibile con la volontà di portare avanti il ricorso.

DVA/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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