Attualità e Politica
08/05/2026 | 14:15
08/05/2026 | 14:15
ROMA – Non spetta al privato ma all'amministrazione verificare la distanza tra un punto gioco e potenziali luoghi sensibili. È su questo principio che il Tar Campania ha accolto il ricorso del titolare di un centro scommesse di Caserta, condannando il Comune e il Ministero dell’Interno al risarcimento pari ad oltre 36mila euro “oltre rivalutazione e interessi come per legge”.
Il ricorso fa riferimento al rilascio della licenza da parte della Questura di Caserta, risalente all’11 marzo 2024 e riferito all’apertura di un punto scommesse in via M. Ruta. L’autorizzazione era stata concessa al termine di un’istruttoria che aveva inizialmente escluso la presenza, nelle vicinanze, di luoghi sensibili. Solo in un secondo momento, però, un ulteriore accertamento della Polizia Locale ha rilevato la presenza di una struttura con attività educative e ludiche a meno di 250 metri dall’esercizio, qualificata come “luogo sensibile” ai sensi della normativa regionale. Da qui l’annullamento della licenza, notificato il 21 maggio 2024.
Il titolare dell’attività ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti, sostenendo di aver confidato nella “legittimità” del provvedimento e di aver sostenuto spese significative per avviare l’impresa.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale Amministrativo per la Campania ha riconosciuto che il ricorrente ha fatto affidamento su un provvedimento poi legittimamente annullato, ma ha evidenziato che tale affidamento risulta “giuridicamente tutelabile”. Secondo il Collegio, il privato non era tenuto ad alcuna verifica autonoma, poiché “la complessiva istruttoria è affidata all’amministrazione concedente”, mentre è emerso un errore nella fase di controllo da parte degli enti coinvolti, che avevano inizialmente rilasciato l’autorizzazione.
Nel caso concreto, la Questura di Napoli si è affidata alle verifiche del Comune di Caserta, che tuttavia ha fornito un riscontro errato. Da ciò il Tar fa discendere la responsabilità concorrente dei due enti, “il primo quale ente responsabile della complessiva istruttoria, il secondo quale ente chiamato a controllare la presenza nei pressi del locale di luoghi sensibili”. Sussistente anche il nesso causale, poiché è “ragionevole presumere che in assenza della licenza il ricorrente non avrebbe sostenuto una serie di spese funzionali all’attivazione dell’esercizio commerciale”. La condotta amministrativa ha quindi determinato un danno in capo al privato, che ha “incolpevolmente confidato nella legittimità del provvedimento ampliativo”.
Quanto al risarcimento, il Tar lo limita al solo “interesse negativo”, richiamando la giurisprudenza secondo cui è risarcibile il solo “danno emergente” e non il “mancato guadagno”. Sulla base della ricostruzione temporale (licenza rilasciata l’11 marzo 2024, avvio del procedimento di autotutela il 22 aprile 2024 e annullamento definitivo il 21 maggio 2024), vengono riconosciuti tre soli canoni di locazione (1.300 euro ciascuno) relativi al periodo di effettiva vigenza dell’autorizzazione. Sono inoltre riconosciute le spese per la SCIA e per la redazione degli atti tecnici, nonché quelle per opere edili e impianto elettrico, così come le spese per le migliorie all’immobile e per gli arredi. Respinta, invece, la domanda di danno all’immagine (5mila euro), in quanto l’annullamento è intervenuto dopo pochi mesi dal rilascio della licenza e non è imputabile al ricorrente, ma esclusivamente all’errore amministrativo, con conseguente esclusione di qualsiasi “pregiudizio reputazionale”.
Il risarcimento complessivo è stato quantificato in 36.366,47 euro, oltre rivalutazione e interessi, con condanna solidale del Ministero dell’interno e del Comune di Caserta, ritenuti entrambi responsabili della gestione istruttoria che ha portato prima al rilascio e poi all’annullamento della licenza.
FRP/Agipro
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