Attualità e Politica
10/06/2026 | 11:45
10/06/2026 | 11:45
ROMA – Le controversie tra concessionario e gestore di un centro scommesse non possono giustificare la sospensione dell’attività di raccolta né evitare la decadenza della concessione. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato da un concessionario contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) aveva revocato il diritto per la raccolta di scommesse sportive e ippiche in un punto vendita di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, a causa “dell’interruzione del servizio di raccolta non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo”.
La vicenda nasce dall’interruzione dell’attività di raccolta nel negozio, ferma dal maggio 2024. Secondo il ricorrente, la chiusura era stata causata dal recesso ritenuto “illegittimo” del gestore dei locali, con il quale era nato un contenzioso civile. Proprio per questo motivo il concessionario sosteneva che la sospensione del servizio non fosse imputabile alla propria condotta e che, quindi, non potesse essere applicata la misura della decadenza.
Tuttavia, nella sentenza il Tribunale Amministrativo sottolinea che la responsabilità di garantire la continuità del servizio ricade esclusivamente sul concessionario. “L’applicazione della misura della decadenza trova fondamento e disciplina, esclusivamente, nel rapporto bilaterale tra Adm e il concessionario, a tutela dell’interesse erariale alla raccolta dei proventi dei giochi e delle scommesse cui sono estranee eventuali vicende contenziose tra il concessionario e il gestore che determinino l’indisponibilità dei locali. È solo e soltanto il concessionario, parte della convenzione ed erogatore di un pubblico servizio, a dover garantirne la continuità”, si legge nella decisione.
Per il Tar, le vicende legate ai rapporti contrattuali tra concessionario e gestore appartengono alla “sfera privatistica” e non incidono sugli obblighi assunti nei confronti dell’amministrazione. I giudici richiamano inoltre un consolidato orientamento giuridico secondo cui l’interesse pubblico alla continuità della raccolta delle scommesse prevale sugli interessi economici del concessionario. “L’interesse pubblico sotteso alla raccolta del gioco non può essere condizionato da valutazioni imprenditoriali, attinenti ai rapporti di natura privatistica intercorrenti tra il concessionario e il gestore del singolo punto vendita”, evidenzia la sentenza.
Il Tar ha respinto anche le censure relative al presunto difetto di istruttoria, rilevando come il contraddittorio tra le parti si fosse “ampiamente dispiegato” nel corso del procedimento. I giudici hanno inoltre escluso che Adm fosse tenuta ad attendere la conclusione del contenzioso civile con il gestore, osservando che il concessionario aveva scelto di intraprendere l’azione giudiziaria “sotto la propria responsabilità” e ricordando che l’Agenzia aveva comunque concesso proroghe e indicato la possibilità di trasferire i diritti di raccolta presso altri locali.
Respinti infine i motivi aggiunti con cui in concessionario contestava il successivo rilascio delle autorizzazioni a un altro operatore per gli stessi locali. Secondo il Tar, una volta accertata la decadenza e l’interruzione del servizio per oltre trenta giorni, Adm era legittimata a riassegnare il punto a un soggetto in possesso dei requisiti necessari, nell’interesse della continuità della rete di raccolta.
FRP/Agipro
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