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Attualità e Politica

02/03/2017 | 15:00

Scommesse e ctd, Corte Costituzionale su ricorso Bet1128: “Manifesta inammissibilità”

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Corte Costituzionale Bet1128

ROMA - La questione di legittimità costituzionale sollevata sulle norme per partecipare al bando di gara per le scommesse del 2012 è “manifestamente inammissibile”. E’ quanto si legge nell’ordinanza della Consulta, che ha esaminato la questione sollevata dal Tribunale di Bari e relativa a un Ctd collegato al bookmaker maltese Bet1128, sequestrato nel 2012 per mancanza di concessione statale e licenza di sicurezza.

Secondo i giudici della Corte, la questione di compatibilità con le norme europee precede logicamente e giuridicamente quella costituzionale: la “pregiudizialità dell’incidente di legittimità costituzionale rispetto alla verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione è, peraltro, insostenibile”, si legge nell’ordinanza. Bet1128 lamentava di essere stata discriminata dal bando del 2012, in particolare per le norme che prevedevano una minore durata per le concessioni e la cessione della rete: il bando non è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea, mentre la clausola di cessione della rete, punto sul quale la Corte Ue ha espresso perplessità, è stata successivamente abrogata.

“La convinzione espressa dal rimettente, circa il contrasto delle disposizioni censurate” con i principi comunitari di libertà di stabilimento e prestazione di servizi, si legge nell’ordinanza, “rende, dunque, incongruente la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, la quale verte su una normativa che – secondo la ricostruzione dello stesso giudice a quo – egli non sarebbe chiamato ad applicare nel giudizio principale”.

Anche la possibilità “che altri giudici, o magistrati del pubblico ministero, disconoscano l’esistenza di quel contrasto e continuino, quindi, ad applicare la normativa in esame non muta la conclusione: l’esigenza di dirimere discordanze interpretative non può valere a sovvertire le regole del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, rendendo rilevante una questione che (proprio nella prospettiva del rimettente) non lo è”. PG/Agipro

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