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Ultimo aggiornamento il 25/02/2026 alle ore 15:30

Attualità e Politica

25/02/2026 | 13:55

Corte dei Conti, Relazione 2025: “Nel gioco pubblico il mancato riversamento dei proventi è danno erariale e disservizio”

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Corte dei Conti Relazione 2025: “Nel gioco pubblico il mancato riversamento dei proventi è danno erariale e disservizio”

ROMA - La Corte dei Conti sottolinea che il corretto riversamento dei proventi nel gioco pubblico non è soltanto un obbligo contabile, ma un elemento fondamentale per garantire la legalità del settore. Alcune recenti sentenze confermano che i concessionari che non trasferiscono all’erario i proventi delle giocate non solo causano un danno patrimoniale, ma compromettono anche il servizio pubblico affidato in concessione.

Durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario del 24 febbraio - nella quale è stata presentata la Relazione sulle attività del 2025 - la Corte ha sottolineato il ruolo costituzionale della sinergia tra controllo e giurisdizione per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche. Nel settore del gioco, l’attenzione si è concentrata sulla responsabilità dei concessionari. 

La Corte ha stabilito che il mancato riversamento dei proventi da terminali di gioco costituisce un danno erariale, “calcolato sull’intero ammontare delle giocate, al netto di aggi, vincite e annullamenti, con l’aggiunta di interessi legali e sanzioni e la detrazione dell’eventuale cauzione escussa (sentenza n. 78/2025, Basilicata)”. L’obbligo di riversamento rimane indipendente dall’effettiva riscossione e dai motivi dell’omesso incasso, salvo prova della non imputabilità.
La Corte ha inoltre approfondito il concetto di “danno da disservizio”, comprendente condotte che incidono sulla qualità o sull’esecuzione del servizio pubblico, facendo venir meno le caratteristiche essenziali di legalità, efficacia, efficienza ed economicità. Il mancato riversamento delle giocate, oltre al danno patrimoniale, integra quindi anche un danno da disservizio, equamente quantificato nell’aggio indebitamente trattenuto nelle settimane contabili oggetto di verifica. In conferma della riforma delle sentenze di primo grado, il titolare di una ricevitoria lotto è stato ritenuto responsabile anche per questo tipo di danno, oltre al danno patrimoniale già riconosciuto a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sentenze n. 149/2025 e n. 185/2025, Sez. II).
Nel complesso, la relazione della Corte dei conti evidenzia una linea di continuità nell’azione di controllo sul gioco pubblico, rafforzando la legalità e la tutela delle entrate erariali, e sottolinea che il corretto riversamento delle somme raccolte è un elemento centrale per il buon andamento dell’amministrazione.

FRP/Agipro

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