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Ultimo aggiornamento il 15/10/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

10/10/2025 | 12:00

Gara online, Tar Lazio respinge il ricorso di due operatori sulla sospensione del bando: "Stop all’attività, necessario presentare candidatura per la concessione"

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Gara online Tar Lazio respinge il ricorso di due operatori sulla sospensione del bando: Stop all’attività necessario presentare candidatura per la concessione

ROMA – Due concessionari di gioco online - Plivio S.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd - non hanno "presentato offerta per il nuovo bando per l’affidamento della concessione per il gioco a distanza" e pertanto non hanno "alcun titolo idoneo alla prosecuzione delle attività sulla base della vigente convenzione di concessione". E' la motivazione con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avanzata da Plivio S.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd. Le società avevano impugnato diverse circolari e determinazioni relative alla concessione per il gioco a distanza, chiedendone l’annullamento e la sospensione.

Secondo i giudici, inoltre, non risulta sospesa la sentenza dello scorso 30 maggio, con cui il Tar Lazio aveva già respinto il loro precedente ricorso e di altri operatori in merito alla sospensione del bando. Tra le motivazioni di quella decisione, c’erano la legittimità delle limitazioni imposte ai Punti Vendita ricariche, il calcolo del valore di ogni singola concessione, il chiarimento relativo all’incremento dei livelli di tassazione, le finalità del piano di investimenti a carico di ciascun concessionario e la legittimità dei limiti più stringenti per i giocatori tra i 18 e i 24 anni.

Inoltre, come si legge nell'ordinanza, "gli atti impugnati non comportano la cessazione anzitempo delle attività dedotte nella vigente convenzione di concessione, bensì la cessazione della sola possibilità, per i concessionari uscenti, di accettare nuove iscrizioni (ossia nuovi clienti) e l’obbligo di comunicare ai clienti la prossimità della cessazione del rapporto contrattuale". Queste misure, scrivono ancora i giudici, sono ritenute ragionevoli e necessarie per la tutela dei giocatori e la regolarità dei flussi finanziari. Per queste motivazioni, il Tar ha respinto la domanda cautelare.

FP/Agipro

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