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Ultimo aggiornamento il 07/07/2025 alle ore 19:00

Attualità e Politica

07/07/2025 | 13:21

Giochi, Corte di Cassazione: ”Obbligo di pagamento dell'imposta scommesse per i bookmaker esteri operanti in Italia”

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Giochi Corte di Cassazione: ”Obbligo di pagamento dell'imposta scommesse per i bookmaker esteri operanti in Italia”

ROMA - I bookmaker esteri, operanti in Italia, hanno l’obbligo dell’imposta unica su giochi e scommesse. E' quanto ha deciso dalla Corte di Cassazione in cui si respinge il ricorso dell'operatore estero Stanleybet contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all’anno 2009, in cui si obbligava al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, in relazione all’attività di un'agenzia di scommesse società affiliata. La Commissione Tributaria Provinciale, prima, e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in seconda istanza, avevano respinto il ricorso. Pertanto l’operatore si è rivolto alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte nell’ordinanza ha confermato quanto stabilito nelle precedenti decisioni. Precisando che l’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nel quale si vietano le restrizioni alla libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce l'applicazione della “normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati (punti vendita scommesse, ndr) stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”. Pertanto, questo rappresenta l’obbligo d’imposta anche per bookmaker esteri che operano in Italia senza concessione, escludendo qualsiasi tipo di discriminazione tra i vari operatori. 

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha deciso di accogliere uno degli otto motivi presentati dall’operatore estero. In particolare, in relazione all’incertezza normativa presente nel 2009. Si legge: “l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è riconducibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto”. Pertanto la Suprema Corte ha deciso di escludere le sanzioni fiscali relative a quegli anni, confermando però il debito d’imposta.

FRP/Agipro

Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I

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