Attualità e Politica
08/04/2024 | 14:06
08/04/2024 | 14:06
ROMA – Il Bando Monti, nel 2012, ha “risolto i profili di incompatibilità comunitaria” legati alle licenze degli operatori di gioco in Italia. Per questo, secondo il Tar Lombardia, il bookmaker estero Stanleybet non può essere considerato discriminato e una sala scommesse del Comune di Brescia dovrà restare chiusa. Il Tribunale Amministrativo lo ha stabilito con una sentenza che ha respinto il ricorso della sala contro il provvedimento di chiusura della Questura in merito alla attività di scommesse. La ricorrente ritiene che la gara per le concessioni del 1999, dalla quale è stata esclusa, e le successive del 2006 e del 2012, siano state “discriminatorie e sproporzionate nei confronti degli operatori eurounitari”, tanto da “disincentivare la partecipazione” dell’operatore. Questa condizione “discriminata” non avrebbe più consentito agli esercenti associati di ottenere una regolare licenza in Italia. Il Collegio, in merito a questa dinamica, richiama il parere della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “l’esercizio delle scommesse senza la concessione e l’autorizzazione deve essere ritenuto lecito, e quindi non perseguibile penalmente, solo se sia dimostrato che l'operatore europeo non ha ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di una sua illegittima esclusione dalle gare, o comunque a causa di un comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti”. Per quanto, poi, il giudice comunitario ha rilevato dei profili di incompatibilità in relazioni ai bandi del 1999 e del 2006, questi sono stati risolti dal “Bando Monti” del 2012. Stanleybet, pur non partecipando alla gara “ha impugnato tale procedura assumendone il carattere discriminatorio”, e le sue istanze furono respinte dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato, oltre che dalla Corte di Giustizia Europea, che ritennero legittimo il bando. L’operatore non ha approfittato delle successive occasioni concesse per regolarizzare la propria posizione, fino alla Legge di Stabilità del 2015 con cui “il legislatore nazionale ha concesso agli operatori una nuova possibilità”. Risulta quindi priva di fondamento la domanda della ricorrente, visto che l’operatore si trova nella posizione “soggetta al regime del doppio binario vigente nel nostro ordinamento, essendo quindi onerata, per esercitare attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale, di munirsi sia del titolo concessorio che della licenza di polizia”. Essendo la ricorrente sprovvista di entrambi i titoli, la Questura non poteva agire diversamente. Il Giudice afferma, anzi, che permettere a operatori esteri senza concessione di “operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio”, costituirebbe “una posizione di ingiustificato privilegio” per il bookmaker. Per queste ragioni, il ricorso è stato respinto.
GF/Agipro
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