Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 05/05/2026 alle ore 17:25

Attualità e Politica

05/05/2026 | 16:25

Giochi, gestore slot di Torpè (NU) escluso erroneamente dall’elenco degli operatori. Consiglio di Stato: “Reiscrizione tardiva, Adm risarcisca 20mila euro”

facebook twitter pinterest
Giochi gestore slot di Torpè (Nu) escluso erroneamente dall’elenco degli operatori. Consiglio di Stato: “Reiscrizione tardiva Adm risarcisca 20mila euro”

ROMA - Il Consiglio di Stato ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a risarcire di 20mila euro il titolare di una ditta individuale con sede a Torpè, in provincia di Nuoro, cancellato illegittimamente dal registro degli operatori di gioco (RIES).

La vicenda nasce nel 2019, quando Adm aveva disposto la cancellazione del ricorrente per il mancato versamento di 150 euro relativi all’iscrizione annuale. Il provvedimento era stato poi annullato dal Tar Lazio nel 2022, ma senza riconoscere automaticamente il diritto al risarcimento. Tuttavia, l’Amministrazione aveva provveduto alla reiscrizione dell’operatore solo mesi dopo, lasciando nel frattempo la società esclusa dal mercato.

I giudici di Palazzo Spada hanno distinto nettamente due fasi della vicenda. Per il periodo compreso tra il 2019 e il 2022, il Collegio ha escluso qualsiasi responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, affermando che “l’elemento soggettivo della colpa è evidentemente insussistente”, poiché Adm si era attenuta ad un orientamento interpretativo allora prevalente. Inoltre, è stata riconosciuta anche una responsabilità dell’operatore, per aver reso una dichiarazione non veritiera sul versamento del contributo. La sentenza sottolinea che per ottenere il danno “è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita” e che la responsabilità della pubblica amministrazione ha natura extracontrattuale. Inoltre, pesa anche la condotta del ricorrente, che aveva dichiarato il "possesso della quietanza" senza aver ancora effettuato il pagamento. I giudici evidenziano infatti che il sistema di autocertificazione “è fondato sul principio di autoresponsabilità”, per cui il dichiarante risponde comunque delle proprie dichiarazioni.

Diversa, invece, la valutazione sul periodo successivo. Dopo l’annullamento del provvedimento da parte del Tar Lazio (23 giugno 2022), l’amministrazione avrebbe dovuto "agire tempestivamente". Secondo i giudici, “non sussiste alcuna giustificazione al ritardo amministrativo nell’esecuzione della sentenza”, che era immediatamente esecutiva. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti provveduto alla reiscrizione solo nel marzo 2023. È proprio questo ritardo – circa otto mesi e mezzo – a motivare la responsabilità dell’amministrazione.
Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio ha fatto ricorso a una “valutazione equitativa”. Rispetto a una stima iniziale di circa 27mila euro di mancati guadagni, l’importo è stato ridotto a 20mila euro. Respinta invece la richiesta di risarcimento per perdita di clientela, “in quanto non provata”.

FRP/Agipro


Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando quihttps://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password