Attualità e Politica
05/05/2026 | 17:25
05/05/2026 | 17:25
ROMA - Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha confermato la legittimità della sospensione di 30 giorni della licenza, disposta dalla Questura, per una sala slot. Il ricorso del gestore è stato respinto.
Il provvedimento, adottato sulla base del Testo unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, aveva imposto la chiusura temporanea dell’attività di Bolzano, dopo una serie di controlli delle forze dell’ordine. Secondo l’autorità di pubblica sicurezza, il locale era diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali e di polizia, configurando così “una situazione concreta e attuale di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Dagli accertamenti era emersa una presenza costante di pregiudicati. Inoltre, in un episodio era stata riscontrata anche la presenza di un minore (anche lui con precedenti penali), intento a giocare alle slot machine. Un elemento che, per i giudici, ha evidenziato “rilevanti e persistenti carenze nei sistemi di controllo e nelle modalità di gestione dell’esercizio”. Il Questore aveva quindi disposto la sospensione per 30 giorni - durata superiore ai 15 giorni ordinari - ritenendola necessaria in ragione della “gravità e della reiterazione delle condotte accertate, nonché dell’esigenza di sollecitare il gestore all’adozione di più rigorose ed efficaci modalità organizzative e a una più intensa collaborazione con le forze dell’ordine”.
Il titolare aveva impugnato il provvedimento sostenendo, tra le altre cose, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, un difetto di motivazione e l’assenza dei presupposti di legge. In particolare, il ricorrente aveva contestato che pochi controlli potessero dimostrare una “frequentazione abituale” del locale da parte di soggetti pericolosi e che la presenza di clienti con precedenti fosse, di per sé, sufficiente a giustificare la chiusura.
Il Tar Bolzano ha respinto integralmente le motivazioni di ricorso, chiarendo la natura della misura. La sospensione della licenza, si legge nella sentenza, “non ha natura sanzionatoria”, ma rientra tra gli strumenti di prevenzione, essendo finalizzata “ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività”. In questo quadro, i giudici amministrativi ribadiscono che il provvedimento “non è correlato alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale”, ma risponde all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, anche a prescindere da colpe dirette del gestore.
In merito all’abitualità delle frequentazioni, il Collegio precisa che non è necessario che i clienti pericolosi siano sempre gli stessi: “l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori”. Rispetto alla “mancata comunicazione di avvio del procedimento", il Tribunale Amministrativo ha precisato che “le misure adottate sono assistite, ‘ex se’, da esigenze di urgenza tali da giustificare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti aventi natura cautelare, per i quali non sussiste il relativo obbligo partecipativo”. Infine, in merito alla durata di 30 giorni, i giudici l’hanno ritenuta proporzionata, alla luce della “reiterazione degli episodi” e dei precedenti provvedimenti già adottati nei confronti dello stesso esercizio. La scelta rientra, secondo la sentenza, in un “giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, non riscontrata nel caso concreto”.
FRP/Agipro
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