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Ultimo aggiornamento il 27/01/2026 alle ore 12:20

Attualità e Politica

27/01/2026 | 10:49

Milano, Cassazione conferma condanna a ricevitore per peculato: “Trattenuti i proventi del Lotto”

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Milano Cassazione conferma condanna a ricevitore per peculato: “Trattenuti i proventi del Lotto”

ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato nei confronti del gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano, ribadendo che il denaro incassato dal gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. L’uomo era stato ritenuto responsabile dalla Corte d’appello di Milano di essersi appropriato di oltre 505 mila euro incassati come proventi delle giocate e mai riversati all’Erario. Secondo la difesa, il ricevitore non svolgerebbe una funzione pubblica, ma opererebbe all’interno di un rapporto privatistico, con la conseguenza che le somme incassate non potrebbero considerarsi denaro pubblico sin dal momento della riscossione. La Cassazione ha però respinto questa tesi, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite nel quale si precisa che configura “il delitto di peculato la condotta di soggetti che s'impossessino dei proventi del gioco, anche per la parte destinata all'Erario, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione”. Ciò in quanto - hanno spiegato le Sezioni Unite - il concessionario riveste la qualifica formale di ‘agente contabile’ ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente, essendo loro delegata parte delle attività proprie del concessionario.

La Suprema Corte ha ritenuto del tutto fuori luogo anche il paragone con l’albergatore che omette di versare l’imposta di soggiorno, trattandosi di una disciplina speciale introdotta dal legislatore e non estendibile al settore dei giochi pubblici. La Corte ha inoltre giudicato inammissibili le censure relative alla valutazione delle prove, chiarendo che il giudizio di Cassazione non consente una nuova ricostruzione dei fatti né una rivalutazione del materiale probatorio. Stessa sorte ha avuto il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché la difesa si è limitata a evidenziare l’assenza di elementi negativi senza indicare concreti profili positivi meritevoli di considerazione.

FRP/Agipro

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