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Attualità e Politica

09/03/2026 | 09:30

Palermo, scommesse su siti illegali. Cassazione: "Legittimo accertamento fiscale per intermediazione"

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Palermo scommesse su siti illegali. Cassazione: Legittimo accertamento fiscale per intermediazione

ROMA - La presenza in un locale pubblico di apparecchiature telematiche dedicate esclusivamente alla raccolta di scommesse su piattaforme estere non autorizzate configura attività di intermediazione illecita. È su questo presupposto che la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale effettuato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un'attività commerciale situata a Palermo.

Durante un controllo nei locali dell’attività commerciale, i funzionari dell’Agenzia avevano infatti individuato un box dotato di strumenti informatici utilizzati unicamente per consentire agli avventori di effettuare scommesse attraverso siti di gioco esteri non collegati alla rete statale. Proprio la presenza di "apparecchiature permanentemente dedicate al gioco su circuiti non autorizzati" ha fatto emergere l’attività di intermediazione illecita, con la conseguente contestazione delle violazioni fiscali connesse alla raccolta illegale delle scommesse.

A seguito dell’avviso di accertamento, la società aveva impugnato il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Il ricorso è quindi arrivato davanti alla Corte di Cassazione, dove la società ha lamentato presunte violazioni di norme tributarie e procedurali. Nel valutare il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito innanzitutto che non ha alcuna incidenza sulla vicenda la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del cosiddetto Decreto Balduzzi del 2012 e della Legge di Stabilità 2015 relative al divieto di installare negli esercizi pubblici apparecchiature collegate a piattaforme di gioco online.
Secondo la Cassazione, infatti, l’accertamento fiscale contestato alla società si fonda su una diversa base normativa, autonoma rispetto alle disposizioni dichiarate incostituzionali. La Corte richiama in particolare la norma della Legge di Stabilità 2015 che prevede che "il titolare di un esercizio pubblico nel quale vengano rinvenuti apparecchi idonei a consentire il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta sia tenuto al pagamento dell'imposta unica sul gioco. L’imposta viene calcolata applicando un’aliquota del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di 3mila euro per ciascun apparecchio e per 365 giorni di presunta operatività".

La disposizione, precisa la Corte, si applica esclusivamente agli apparecchi funzionali all’attività di gioco illecito online e non agli strumenti generici per la semplice navigazione internet. Proprio questo elemento segna la differenza rispetto alla normativa dichiarata incostituzionale: mentre il Decreto Balduzzi vietava la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura capace di collegarsi a siti di gioco online, "la norma applicata nel caso in esame riguarda esclusivamente apparecchiature stabilmente dedicate alla raccolta di gioco illegale".
Per questo motivo, sottolineano i giudici, la previsione normativa non può essere considerata "generica o indeterminata", poiché è diretta a contrastare la disponibilità di specifici strumenti tecnici utilizzati per il gioco illecito.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso proposti dalla società, ritenendo che mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione del merito già esaminato e respinto nei precedenti gradi di giudizio.

La decisione conferma così che la messa a disposizione, all’interno di un esercizio pubblico, di apparecchiature dedicate alla raccolta di scommesse su piattaforme estere non autorizzate integra attività di intermediazione illecita e comporta precise responsabilità fiscali per il titolare dell’attività.

FRP/Agipro

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