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Ultimo aggiornamento il 09/03/2026 alle ore 16:00

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09/03/2026 | 14:27

Gioco online, la Corte di Giustizia europea riconosce risarcimento per 18mila euro persi con sito illegale: la sentenza in Gazzetta Ufficiale

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Gioco online la Corte di Giustizia europea riconosce risarcimento per 18mila euro persi con sito illegale: la sentenza in Gazzetta Ufficiale

ROMA - È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2026, in cui sono stati forniti chiarimenti in merito alla responsabilità dei dirigenti di società che offrono giochi online senza la concessione richiesta dalla normativa nazionale e sulla legge applicabile per il risarcimento delle perdite subite dai giocatori.

Il caso riguarda un giocatore austriaco, che aveva partecipato a giochi online organizzati dalla società maltese Titanium Brace Marketing (TBM), titolare di una concessione a Malta ma non in Austria. A fronte delle perdite subite, pari a oltre 18mila euro, il giocatore ha citato in giudizio davanti ai tribunali austriaci i due amministratori della società, chiedendo il rimborso, sulla base della “responsabilità da fatto illecito”. Questi ultimi contestavano la competenza dei giudici austriaci e sostenevano che il danno e il fatto causale fossero localizzati a Malta, dove la società era domiciliata e operava.

La Corte ha chiarito che “un’azione per responsabilità da fatto illecito, intentata contro i dirigenti di una società per violazione del divieto nazionale di offrire giochi senza concessione, non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società”, ai sensi Regolamento CE (Roma II). Ovvero, tali azioni non riguardano il rapporto tra la società e i suoi amministratori, ma la tutela degli interessi legittimi di terzi, e rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Regolamento Roma II, che disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in presenza di elementi internazionali.

Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile, la Corte ha richiamato la parte del Regolamento, secondo cui la legge applicabile a un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica. Nel caso di perdite subite in giochi online offerti da una società priva della concessione richiesta nello Stato membro di residenza del giocatore, “il danno si considera verificato nello Stato membro in cui il giocatore ha la sua residenza abituale”. La Corte ha sottolineato che il danno si concretizza nella “partecipazione al gioco” e non semplicemente nell’eventuale “impoverimento del conto di gioco o del patrimonio del giocatore”.

Infine, la sentenza evidenzia anche la possibilità, di “derogare alla regola generale se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese”. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale deroga deve essere interpretata restrittivamente, per garantire certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

FRP/Agipro

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