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Ultimo aggiornamento il 09/01/2026 alle ore 11:55

Attualità e Politica

08/01/2026 | 16:28

Punto ricariche online a Torino, la Cassazione condanna esercente a 16 mesi: “Scommesse attraverso il conto di una dipendente”

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Punto ricariche online a Torino la Cassazione condanna esercente a 16 mesi: “Scommesse attraverso il conto di una dipendente”

ROMA – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 10mila euro nei confronti del titolare di un Punto Vendita Ricariche (Pvr), ritenuto responsabile del reato di raccolta abusiva di scommesse. Secondo quanto accertato dai giudici, l’imputato aveva messo a disposizione dei clienti un conto di gioco intestato a una propria dipendente, consentendo così la raccolta di scommesse su piattaforme estere in assenza delle necessarie autorizzazioni.
La Corte d’appello di Torino, pur riducendo la pena inflitta in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare, aveva già confermato la responsabilità penale del gestore sulla base di elementi ritenuti univoci: la testimonianza dello scommettitore, la documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria (che aveva rinvenuto ricevute riportanti un codice fiscale non riconducibile all’imputato) e l’utilizzo sistematico di conti di gioco non intestati direttamente ai clienti.
Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva sostenuto che il titolare del Pvr fosse legittimato da un contratto di promozione di giochi a distanza e che l’apertura di conti di gioco personali autorizzati rendesse lecite le operazioni svolte. La Suprema Corte ha però chiarito che tali elementi non autorizzano né la gestione di conti intestati a terzi né lo svolgimento di un’attività di intermediazione. Secondo la Cassazione, la raccolta di scommesse effettuata attraverso punti vendita fisici mediante l’utilizzo di conti di terzi integra un’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività e non può essere ricondotta alle violazioni minori punite con una semplice sanzione amministrativa. Con il rigetto definitivo del ricorso, la Suprema Corte ha così confermato sia la pena detentiva sia la sanzione pecuniaria, ribadendo che i titolari di punti vendita fisici che agiscono come intermediari non autorizzati tra i clienti e piattaforme di gioco estere rispondono penalmente del reato di raccolta abusiva di scommesse.

FRP/Agipro

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